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	<title>legge di bilancio Archivi &#8212; Pabli</title>
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	<description>Insieme alla PA</description>
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	<title>legge di bilancio Archivi &#8212; Pabli</title>
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		<title>Fondo garanzia debiti commerciali: chi deve istituirlo?</title>
		<link>https://pabli.it/fondo-garanzia-debiti-commerciali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mariasole Vadalà]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2021 12:04:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanziario]]></category>
		<category><![CDATA[legge di bilancio]]></category>
		<category><![CDATA[pcc]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Manca poco all'obbligo di istituzione del fondo nei tempi sanciti dalla Legge di Bilancio 2020.</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Entro il 28 febbraio gli enti locali dovranno affrontare il primo accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali. Scopriamo insieme quali sono gli enti tenuti ad introdurlo.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Cosa è il fondo di garanzia debiti commerciali?</h2>



<p>Ad introdurre questo fondo è stata la Legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1):</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow"><p>862. Entro il 31 gennaio dell&#8217;esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all&#8217;esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione, per un importo pari:</p><p>a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell&#8217;esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell&#8217;esercizio precedente;</p><p>b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell&#8217;esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell&#8217;esercizio precedente;</p><p>c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell&#8217;esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell&#8217;esercizio precedente;</p><p>d) all&#8217;1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell&#8217;esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell&#8217;esercizio precedente.</p></blockquote>



<p>La <a href="https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/12/30/19G00165/sg" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Legge di Bilancio 2020</a> ha apportato alcune modifiche sul Fondo garanzia debiti commerciali spostando la sua introduzione dall’anno 2020 all’anno 2021.</p>



<p>Il fondo garanzia debiti commerciali serve a far fronte alle proprie obbligazioni commerciali nei tempi normativamente sanciti.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Chi deve istituire il fondo di garanzia debiti commerciali?</h2>



<p>Devono istituire il fondo di garanzia debiti commerciali:</p>



<ul class="wp-block-list"><li>le amministrazioni pubbliche in cui il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell’esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente;</li><li>gli enti che presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell’anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali fissati dall&#8217;articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.</li></ul>



<p>Sono escluse le amministrazioni dello Stato e degli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all’articolo 1, comma 2, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Come verificare l’obbligo di accantonamento del fondo?</h2>



<p>Per verificare l&#8217;eventuale obbligo di accantonamento e la percentuale da accantonare abbiamo realizzato un foglio di calcolo che è possibile scaricare gratuitamente, <a href="https://pabli.it/download/finanziario/pcc/calcolo-fondo-garanzia-debiti-commerciali/">cliccando qui</a>.</p>



<p>Per la verifica bisogna accedere alla Piattaforma Crediti Commerciali, cliccare sulla sezione Ricognizione debiti -&gt; Comunicazione debiti L. 145/2018 e inserire gli importi indicati nel foglio excel scaricato.</p>



<p>Ogni ente locale è chiamato ad allineare i dati presenti in PCC con la propria contabilità al fine di permettere una quantificazione realistica degli indicatori sopracitati.</p>



<p>Gli indicatori sono elementi essenziali alla valorizzazione dell’accantonamento al fondo di garanzia debiti commerciali. Una volta inseriti si ottengono le percentuali di accantonamento che saranno applicate alla spesa stanziata a bilancio per l’acquisto di beni e servizi non finanziati da entrate a specifica destinazione.</p>



<p>Detto accantonamento al fondo dovrà essere adeguato nel corso dell’esercizio al variare degli stanziamenti di bilancio dedicati all’acquisto di beni e servizi.</p>



<h5 class="wp-block-heading">Se hai bisogno di<strong> supporto per procedere all&#8217;allineamento dei dati sulla Piattaforma Crediti Commerciali </strong><a href="https://pabli.it/contatti/">invia una richiesta</a> oppure scrivi a info@pabli.it<strong>!</strong></h5>
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		<item>
		<title>Il Fondo per la promozione della tariffazione puntuale</title>
		<link>https://pabli.it/legge-bilancio-2021-fondo-promozione-tariffazione-puntuale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mariasole Vadalà]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2021 12:16:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[legge di bilancio]]></category>
		<category><![CDATA[tari]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>I commi 767, 768 e 769 della Legge di Bilancio 2021 istituiscono in via sperimentale il Fondo per la promozione della tariffazione puntuale, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Come riportato dal comma 767 della <a href="https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/30/20G00202/sg" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Legge di Bilancio 2021 (L. 30 dicembre 2020, n. 178)</a> il Fondo per la promozione della tariffazione puntuale intende incentivare <strong>l’adozione di sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti</strong> conferiti dalle utenze domestiche al servizio pubblico nei comuni aventi la propria superficie in tutto o in parte compresa all&#8217;interno di una <strong>zona economica ambientale</strong> (Zea) di cui all&#8217;articolo 4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141. Ciascuna Zea è costituita dal territorio dei parchi nazionali.</p>



<p>Ai comuni che rientrano tra quelli indicati al comma 767 è erogato <strong>un contributo per la copertura fino al 50% </strong>dei costi sostenuti per l’acquisto delle infrastrutture tecniche e informatiche necessarie all’adozione di uno dei sistemi di misurazione puntuale (comma 768).</p>



<p>Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, <strong>entro 90 giorni dalla entrata in vigore della Legge di Bilancio 2021</strong> emetterà un decreto per stabilire le procedure di richiesta ed erogazione del Fondo per la promozione della tariffazione puntuale (comma 769).</p>



<p>Hai già letto cosa è cambiato per il settore tributi dopo l&#8217;approvazione della Legge di Bilancio 2021? Non ancora? Allora dai un&#8217;occhiata <a href="https://pabli.it/legge-bilancio-2021-tributi-enti-locali/">al nostro articolo</a>!</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Legge di Bilancio 2021: cosa cambia per il settore tributi degli enti locali?</title>
		<link>https://pabli.it/legge-bilancio-2021-tributi-enti-locali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mariasole Vadalà]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2021 07:32:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[canone unico patrimoniale]]></category>
		<category><![CDATA[imu]]></category>
		<category><![CDATA[legge di bilancio]]></category>
		<category><![CDATA[tari]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Analizziamo insieme le modifiche intervenute in ambito tributario con l'approvazione della Legge di Bilancio 2021.</p>
<p>L'articolo <a href="https://pabli.it/legge-bilancio-2021-tributi-enti-locali/">Legge di Bilancio 2021: cosa cambia per il settore tributi degli enti locali?</a> proviene da <a href="https://pabli.it">Pabli</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Dopo la Camera anche il Senato ha approvato la <a href="http://Analizziamo insieme le modifiche intervenute in ambito tributario con l’approvazione della Legge di Bilancio 2021." target="_blank" rel="noreferrer noopener">Legge di Bilancio 2021 (L. 30 dicembre 2020, n. 178)</a>, che è entrata in vigore il 1° gennaio 2021.</p>



<p>Analizziamo insieme le modifiche intervenute in ambito tributario che riguardano i comuni italiani. I commi che ci interessano sono i seguenti: 48 e 49, 559-601, 848, 1116-1119.</p>



<h2 class="wp-block-heading">I commi 48 e 49 dell&#8217;art.1 della Legge di Bilancio 2021 riducono Imu e Tari e istituiscono un Fondo di ristoro.</h2>



<p>A decorrere dall’anno 2021 per i soggetti non residenti in Italia, titolari di una pensione maturata in regime di convenzione internazionale con il nostro Stato, <strong>l’Imu si riduce della metà</strong>. Questo solo se l’unità immobiliare è unica e non è né locata né data in comodato d’uso.</p>



<p><strong>Anche la tassa dei rifiuti</strong>, per quegli stessi immobili, si riduce di due terzi (comma 48).</p>



<p>A partire dal 2021 viene istituito un <strong>apposito Fondo di ristoro</strong> di 12 milioni per compensare le minori entrate derivanti da queste misure (comma 49).</p>



<h2 class="wp-block-heading">I commi 599-601 dell&#8217;art.1 della Legge di Bilancio 2021 riguardano l&#8217;esenzione della prima rata Imu 2021 per turismo e spettacolo incrementando il ristoro per i comuni.</h2>



<p>Sono <strong>esentati dal pagamento della prima rata Imu 2021</strong> gli immobili in cui si svolgono specifiche attività connesse ai <strong>settori del turismo, della ricettività alberghiera e degli spettacoli</strong>, ovvero:</p>



<p>a) stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, stabilimenti termali;</p>



<p>b) alberghi, pensioni e relative pertinenze, agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed &amp; breakfast, residence e campeggi, purché i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate;</p>



<p>c) immobili in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell&#8217;ambito di eventi fieristici o manifestazioni;</p>



<p>d) discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate (comma 599).</p>



<p>Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2021 (dunque entro il 2 marzo 2021) viene incrementato di 79,1 milioni di euro la dotazione dell’apposito Fondo di ristoro istituito dall’art. 177 del Dl Rilancio (Dl 34/2020) e via via incrementato dai provvedimenti emergenziali successivi (comma 601). &nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>



<h2 class="wp-block-heading">Il comma 848 dell&#8217;art.1 della Legge di Bilancio 2021 modifica i criteri di applicazione del canone patrimoniale per le occupazioni permanenti con cavi e condutture.</h2>



<p>Con la Legge di Bilancio 2021 vengono modificate, sostituendo il comma 831 della L. 160/2019, anche le disposizioni relative al <strong>canone patrimoniale</strong> per le occupazioni permanenti con cavi e condutture per la <strong>fornitura di servizi di pubblica utilità</strong>, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete.</p>



<p>Il pagamento del canone è dovuto <strong>sia dal soggetto titolare dell’atto di concessione</strong> dell’occupazione del suolo pubblico <strong>sia dai soggetti che occupano il suolo pubblico</strong>, anche in via mediata, attraverso l’utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfetaria:</p>



<div class="wp-block-image"><figure class="aligncenter size-large"><img decoding="async" width="314" height="140" src="https://pabli.it/wp-content/uploads/2021/01/image.png" alt="" class="wp-image-231" srcset="https://pabli.it/wp-content/uploads/2021/01/image.png 314w, https://pabli.it/wp-content/uploads/2021/01/image-300x134.png 300w" sizes="(max-width: 314px) 100vw, 314px" /></figure></div>



<p>In ogni caso l’ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800.</p>



<p>Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell’anno precedente ed è inviato tramite autodichiarazione a mezzo pec al comune competente per territorio entro il 30 aprile di ogni anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente.</p>



<p>Il versamento del canone è effettuato in un’unica soluzione entro il 30 aprile di ogni anno attraverso la piattaforma PagoPa.</p>



<p><strong>Per le occupazioni del territorio provinciale e delle città metropolitane</strong>, il canone è determinato nella misura del 20% dell’importo risultante dall’applicazione della misura unitaria di tariffa, pari a euro 1,50, per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale.</p>



<h2 class="wp-block-heading">I commi 1116-1119 dell&#8217;art.1 della Legge di Bilancio 2021 spostano al 2021 l’esenzione Imu per gli immobili inagibili nei territori colpiti da eventi sismici nel 2012.</h2>



<p>Prorogata fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati coinvolti, comunque non oltre il 31 dicembre 2021, l’esenzione dall’Imu per i comuni lombardi e veneti interessati dai terremoti del maggio 2012, per quelli dell’Emilia-Romagna oggetto di proroga dello stato d’emergenza e quelli del Centro Italia, colpiti da eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016.</p>
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