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	<title>arera Archivi &#8212; Pabli</title>
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	<description>Insieme alla PA</description>
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		<title>Obblighi di trasparenza nella Delibera Arera 444/2019</title>
		<link>https://pabli.it/obblighi-trasparenza-delibera-arera-444/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mariasole Vadalà]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2020 11:36:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[arera]]></category>
		<category><![CDATA[tari]]></category>
		<category><![CDATA[trasparenza]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>A partire dal 1° gennaio 2021 anche i Comuni sotto i 5.000 abitanti che gestiscono direttamente i rapporti con gli utenti devono rispettare gli obblighi imposti da Arera in materia di trasparenza (delibera n. 444/2019).</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p>L’anno 2020, per i motivi tristemente noti a tutti, è stato un anno veramente difficile da affrontare, per i privati cittadini, per le imprese e anche per gli enti locali.</p>



<p>Nello specifico <strong>l’ufficio tributi</strong> ha dovuto confrontarsi da una parte con l’adozione di <strong>misure a mitigazione delle conseguenze dell’epidemia</strong> (riduzioni, esenzioni per categoria di appartenenza, bonus sociali) dall’altra con tutti gli adempimenti previsti dalle varie evoluzioni normative, pensiamo all’<strong>introduzione della nuova Imu e del canone unico patrimoniale</strong>, alla varie proroghe previste per <strong>l’adozione di regolamenti e l’approvazione di aliquote e tariffe</strong>, alla<strong> predisposizione del piano economico finanziario</strong> per la gestione dei rifiuti da redigere secondo il nuovo metodo tariffario (MTR) di Arera, così come previsto dalla Delibera 443 del 31 ottobre 2019.</p>



<p>E proprio le<strong> disposizioni di Arera</strong> hanno forse costituito nel 2020 il più grande scoglio che i dipendenti dell’ufficio tributi hanno dovuto affrontare. <strong>Ricalcolo dei costi sostenuti</strong> nel 2018, <strong>richiesta dei dati ai gestori</strong> del servizio, che non sempre si sono dimostrati in grado di rispondere pienamente alle attese degli enti, estenuanti confronti per definire<strong> compiti del comune e dell’Ente territorialmente competente</strong>, ricerca di soggetti, interni o esterni all’ente, che potessero procedere con la <strong>validazione del PEF</strong> entro le scadenze stabilite dall’Autorità di regolazione.</p>



<p>Tutte difficoltà che, volenti o nolenti, con procedure completamente in linea con la normativa o a volte un po’ meno “ortodosse”, hanno visto la fine al 31 dicembre 2020, per poi riproporsi nuovamente in questi giorni nella <strong>predisposizione del PEF per l’anno 2021</strong> che, salvo ulteriori proroghe, dovrà essere approvato entro il 31 marzo.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Cosa prevede la delibera Arera 444/2019?</h2>



<p>In questo 2021 c’è <strong>un nuovo adempimento</strong> con cui i comuni al di sotto dei 5.000 abitanti si devono confrontare, sempre in ottemperanza a quanto stabilito da Arera, questa volta con la <strong>delibera 444 del 31 ottobre 2019</strong> in materia di trasparenza nel servizio di <strong>gestione dei rifiuti urbani e assimilati</strong>.</p>



<p>Tale deliberazione si riferisce al periodo di regolazione 1° aprile 2020 &#8211; 31 dicembre 2023, nell&#8217;ambito del procedimento avviato con la deliberazione 226/2018/R/RIF.</p>



<p>Il Testo integrato in tema di <strong>trasparenza nel servizio di gestione tributi (TITR)</strong>, <a href="https://www.arera.it/it/docs/19/444-19.htm">allegato alla sopracitata delibera</a>, riporta infatti una serie di obblighi che gli enti sotto i 5.000 abitanti, a partire dal 1° gennaio 2021, (per quelli sopra i 5.000 la scadenza era stata prevista al 30 aprile 2020, poi prorogata al 31 luglio) devono rispettare per garantire la massima trasparenza nei rapporti con i contribuenti.</p>



<p>Attraverso il documento l’Autorità di regolazione fornisce <strong>un elenco puntuale di tutti gli elementi informativi minimi </strong>che devono essere resi disponibili a tutte le utenze tenute al pagamento della TARI attraverso il sito internet istituzionale e tramite i documenti di riscossione (avviso di pagamento o fattura).</p>



<p>Vediamo quindi come ogni comune debba procedere con la pubblicazione, <strong>in una apposita sezione del proprio sito istituzionale</strong>, di tutte le informazioni riguardanti la gestione delle attività di propria competenza riferibili al servizio rifiuti, e in particolare:</p>



<ul class="wp-block-list"><li>i recapiti telefonici e-mail dei gestori del servizio;</li><li>i dati riguardanti le modalità di raccolta;</li><li>le percentuali di differenziazione dei rifiuti;</li><li>la carta di qualità del servizio;</li><li>i riferimenti a regolamenti, delibere tariffarie e modelli per la gestione di segnalazioni e reclami.</li></ul>



<p>Sicuramente le attività da portare a termine per il rispetto di quest’obbligo sono meno gravose e impegnative di quelle necessarie alla predisposizione del PEF, ma ovviamente non possono essere sottovalutate, in quanto è previsto che l’Autorità di regolazione possa irrogare <strong>sanzioni amministrative pecuniarie</strong> (non inferiori nel minimo a Euro 2.500) in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio.</p>
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