Pabli > Blog > Tributi

Obblighi di trasparenza nella Delibera Arera 444/2019

A partire dal 1° gennaio 2021 anche i Comuni sotto i 5.000 abitanti che gestiscono direttamente i rapporti con gli utenti devono rispettare gli obblighi imposti da Arera in materia di trasparenza (delibera n. 444/2019).

Mariasole Vadalà

29 Dicembre 2020

L’anno 2020, per i motivi tristemente noti a tutti, è stato un anno veramente difficile da affrontare, per i privati cittadini, per le imprese e anche per gli enti locali.

Nello specifico l’ufficio tributi ha dovuto confrontarsi da una parte con l’adozione di misure a mitigazione delle conseguenze dell’epidemia (riduzioni, esenzioni per categoria di appartenenza, bonus sociali) dall’altra con tutti gli adempimenti previsti dalle varie evoluzioni normative, pensiamo all’introduzione della nuova Imu e del canone unico patrimoniale, alla varie proroghe previste per l’adozione di regolamenti e l’approvazione di aliquote e tariffe, alla predisposizione del piano economico finanziario per la gestione dei rifiuti da redigere secondo il nuovo metodo tariffario (MTR) di Arera, così come previsto dalla Delibera 443 del 31 ottobre 2019.

E proprio le disposizioni di Arera hanno forse costituito nel 2020 il più grande scoglio che i dipendenti dell’ufficio tributi hanno dovuto affrontare. Ricalcolo dei costi sostenuti nel 2018, richiesta dei dati ai gestori del servizio, che non sempre si sono dimostrati in grado di rispondere pienamente alle attese degli enti, estenuanti confronti per definire compiti del comune e dell’Ente territorialmente competente, ricerca di soggetti, interni o esterni all’ente, che potessero procedere con la validazione del PEF entro le scadenze stabilite dall’Autorità di regolazione.

Tutte difficoltà che, volenti o nolenti, con procedure completamente in linea con la normativa o a volte un po’ meno “ortodosse”, hanno visto la fine al 31 dicembre 2020, per poi riproporsi nuovamente in questi giorni nella predisposizione del PEF per l’anno 2021 che, salvo ulteriori proroghe, dovrà essere approvato entro il 31 marzo.

Cosa prevede la delibera Arera 444/2019?

In questo 2021 c’è un nuovo adempimento con cui i comuni al di sotto dei 5.000 abitanti si devono confrontare, sempre in ottemperanza a quanto stabilito da Arera, questa volta con la delibera 444 del 31 ottobre 2019 in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

Tale deliberazione si riferisce al periodo di regolazione 1° aprile 2020 – 31 dicembre 2023, nell’ambito del procedimento avviato con la deliberazione 226/2018/R/RIF.

Il Testo integrato in tema di trasparenza nel servizio di gestione tributi (TITR), allegato alla sopracitata delibera, riporta infatti una serie di obblighi che gli enti sotto i 5.000 abitanti, a partire dal 1° gennaio 2021, (per quelli sopra i 5.000 la scadenza era stata prevista al 30 aprile 2020, poi prorogata al 31 luglio) devono rispettare per garantire la massima trasparenza nei rapporti con i contribuenti.

Attraverso il documento l’Autorità di regolazione fornisce un elenco puntuale di tutti gli elementi informativi minimi che devono essere resi disponibili a tutte le utenze tenute al pagamento della TARI attraverso il sito internet istituzionale e tramite i documenti di riscossione (avviso di pagamento o fattura).

Vediamo quindi come ogni comune debba procedere con la pubblicazione, in una apposita sezione del proprio sito istituzionale, di tutte le informazioni riguardanti la gestione delle attività di propria competenza riferibili al servizio rifiuti, e in particolare:

  • i recapiti telefonici e-mail dei gestori del servizio;
  • i dati riguardanti le modalità di raccolta;
  • le percentuali di differenziazione dei rifiuti;
  • la carta di qualità del servizio;
  • i riferimenti a regolamenti, delibere tariffarie e modelli per la gestione di segnalazioni e reclami.

Sicuramente le attività da portare a termine per il rispetto di quest’obbligo sono meno gravose e impegnative di quelle necessarie alla predisposizione del PEF, ma ovviamente non possono essere sottovalutate, in quanto è previsto che l’Autorità di regolazione possa irrogare sanzioni amministrative pecuniarie (non inferiori nel minimo a Euro 2.500) in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio.

Mariasole Vadalà

29 Dicembre 2020

Come
possiamo
supportarti?