Pabli > Blog > Tributi

PEF Tari da pubblicare su Amministrazione trasparente

Pubblicare o non pubblicare sul sito del comune la delibera di approvazione del PEF Tari? L’Anac ha detto la sua il 27 ottobre 2021.

Mariasole Vadalà

30 Novembre 2021

La delibera di approvazione del PEF Tari e il relativo allegato devono essere pubblicati nella sezione Amministrazione trasparente del sito internet dei Comuni. Lo ha sancito l’Autorità nazionale anticorruzione con la deliberazione n. 719/2021.

Un consigliere comunale del Comune di Cona (VE) ha chiesto un chiarimento all’Anac in merito agli obblighi di pubblicazione sul sito dell’ente locale, nella sezione Amministrazione trasparente, della delibera di approvazione del PEF Tari.

L’Anac ha risposto puntualmente fornendo un’interessante disamina delle diverse normative che impongono la pubblicazione di atti e documenti, in materia tributaria e ambientale.

Analisi della normativa vigente

In particolare ha segnalato la delibera n. 444/2019 e relativo allegato, in cui Arera ha disposto a carico del gestore che eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, l’obbligo di pubblicazione sul sito internet, in apposita sezione facilmente raggiungibile dalla home page, di elementi informativi essenziali concernenti sia la qualità del servizio erogato che le condizioni tariffarie. Tra i contenuti informativi minimi sono compresi gli estremi degli atti di approvazione della tariffa per l’anno in corso ma non sono considerati oggetto di pubblicazione né la delibera di approvazione del PEF né il PEF stesso.

Ne avevamo parlato anche noi diversi mesi fa nell’articolo Obblighi di trasparenza nella Delibera Arera 444/2019.

Neanche le normative specifiche in materia di pubblicazione degli atti tributari configurano tale obbligo. Eppure secondo l’Anac l’obbligo di pubblicazione del PEF nella sezione Amministrazione trasparente nasce dall’articolo 40 del Dlgs 33/2013, riferito alla Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali. Tra di esse, in base all’articolo 2, comma 1, lettera a), del Dlgs 195/2005, sono comprese anche quelle relative ai rifiuti (punto 2) e quelle relative alla analisi di costi-benefici e altre analisi e ipotesi economiche usate nell’ambito delle attività di cui al punto n. 3 che include:

le misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell’ambiente e le misure o le attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi.

L’Anac ha evidenziato come il contenuto del PEF, riportando la determinazione di costi, delle entrate tariffarie massime e altre valutazioni di carattere economico-finanziario, rientri tra gli elementi da pubblicare previsti dalla normativa vigente.

Pertanto la pubblicazione sul sito del comune della delibera di approvazione del PEF e del relativo allegato risulta perfettamente in linea con il principio generale di trasparenza affermato all’art. 1 del D.lgs. 33/2013, volto a tutelare i diritti dei cittadini e a favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.

Come si è espresso dunque l’Anac?

Dunque l’Anac ha deliberato che:

la delibera con cui l’ente locale approva il piano economico finanziario riguardante la gestione integrata dei rifiuti urbani, in conformità alla normativa vigente e agli atti regolatori di ARERA, comprensiva dello stesso PEF Tari, può essere ricondotta nel novero delle informazioni ambientali da pubblicarsi sul sito dell’ente, in Amministrazione trasparente, nella sotto-sezione “informazioni ambientali” ai sensi dell’art. 40 del d.lgs. 33/2013;

ove il Comune abbia optato per l’invio dell’atto al Ministero dell’economia e finanze, in Amministrazione trasparente potrà essere inserito il collegamento ipertestuale al sito del MEF in cui la delibera e il PEF sono pubblicati;

– ai fini della pubblicazione, eventuali dati personali non pertinenti sono oscurati, nel rispetto del principio fissato all’art. 7-bis, c. 4, del d.lgs. 33/2013.

Mariasole Vadalà

30 Novembre 2021

Come
possiamo
supportarti?