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	<title>covid-19 Archivi &#8212; Pabli</title>
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	<title>covid-19 Archivi &#8212; Pabli</title>
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		<title>La certificazione della perdita del gettito per il Covid-19: la procedura</title>
		<link>https://pabli.it/certificazione-perdita-gettito-covid19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mariasole Vadalà]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2021 23:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanziario]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Di seguito riassumiamo brevemente la procedura per trasmettere nei tempi indicati la certificazione relativa alla perdita del gettito causa emergenza sanitaria e non incorrere nelle riduzioni delle risorse previste.</p>
<p>L'articolo <a href="https://pabli.it/certificazione-perdita-gettito-covid19/">La certificazione della perdita del gettito per il Covid-19: la procedura</a> proviene da <a href="https://pabli.it">Pabli</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Gli enti devono trasmettere la certificazione relativa alla perdita del gettito dovuta all’emergenza Covid-19.&nbsp;</p>



<p>Sta per arrivare in Conferenza Stato Città <a href="https://pabli.it/wp-content/uploads/2021/03/Schema-certificazione-perdita-gettito-Covid-19.pdf">il decreto correttivo e allegati</a> che sostituiranno integralmente il Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, n. 212342 del 3 novembre 2020 e i relativi allegati.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Chi deve inviare la certificazione?</h2>



<p>Le città metropolitane, le province, i comuni, le unioni di comuni e le comunità montane, ivi inclusi gli enti locali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, <strong>beneficiari delle risorse</strong> di cui all’articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e all’articolo 39 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.</p>



<p>Ai primi si aggiungono <strong>gli enti locali che hanno autonomamente adottato</strong> delibere o decreti di aumento o riduzione di aliquote e/o tariffe 2020 rispetto al 2019 e/o di agevolazioni 2020 rispetto al 2019, ivi incluse le agevolazioni specifiche per COVID-19.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Entro quando e a chi?</h2>



<p>Tale certificazione è da trasmettere entro il termine perentorio del <strong>31 maggio 2021 al Ministero dell&#8217;economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato</strong>.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Come va trasmessa la certificazione?</h2>



<p>Gli enti sopraelencati devono <strong>utilizzare l&#8217;applicativo web <a href="http://pareggiobilancio.mef.gov.it">http://pareggiobilancio.mef.gov.it</a></strong>. La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell’articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.</p>



<p>La certificazione deve essere <strong>firmata dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall’organo di revisione economico-finanziaria</strong> validamente costituito ai sensi dell’articolo 237, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000.</p>



<p>La firma apposta deve essere <strong>digitale</strong> ai sensi dell&#8217;articolo 24 del codice dell&#8217;amministrazione digitale (CAD) di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Cosa deve indicare?</h2>



<p>La <strong>perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da Covid-19</strong>, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, secondo il prospetto “CERTIF-COVID-19” e le modalità contenute nell’allegato 1 al decreto, che ne costituisce parte integrante.</p>



<p>La certificazione <strong>non include le riduzioni di gettito derivanti da interventi assunti dalla regione o provincia autonoma</strong> per gli enti locali del proprio territorio, con eccezione degli interventi di adeguamento alla normativa nazionale.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Quali sanzioni sono previste per i ritardatari?</h2>



<p>Gli enti che non trasmetteranno la certificazione entro il 31 maggio sono assoggettati a una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale da applicare in tre annualità a decorrere dall’anno 2022. In particolare è prevista una riduzione:</p>



<ul class="wp-block-list"><li><strong>dell&#8217;80% </strong>dell’importo delle risorse attribuite se la certificazione è inviata entro il 30 giugno;</li><li><strong>dell&#8217;90%</strong> se è trasmessa dal 1° al 31 luglio;</li><li><strong>del 100% </strong>qualora gli enti locali non trasmettano la certificazione entro il 31 luglio 2021.</li></ul>



<p>A seguito dell’invio tardivo della certificazione, <strong>le riduzioni di risorse non sono soggette a restituzione</strong>. In caso di incapienza delle risorse, si applicano le procedure di cui all’articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.</p>



<h2 class="wp-block-heading">La Faq n. 47: anche gli allegati sono rettificabili</h2>



<p>Un ente locale che approva il rendiconto <strong>senza aver compilato in via definitiva la certificazione</strong> può avere la necessità di rettificare gli allegati del rendiconto 2020 concernenti il risultato di amministrazione (allegato a) e l’elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2). Con la Faq n. 47 del 17 marzo 2021 Arconet risponde che anche gli allegati possono essere rettificati secondo le modalità previste per l&#8217;approvazione del rendiconto e che il rendiconto aggiornato deve essere trasmesso alla Bdap. </p>
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