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La certificazione della perdita del gettito per il Covid-19: la procedura

Di seguito riassumiamo brevemente la procedura per trasmettere nei tempi indicati la certificazione relativa alla perdita del gettito causa emergenza sanitaria e non incorrere nelle riduzioni delle risorse previste.

Mariasole Vadalà

16 Marzo 2021

Gli enti devono trasmettere la certificazione relativa alla perdita del gettito dovuta all’emergenza Covid-19. 

Sta per arrivare in Conferenza Stato Città il decreto correttivo e allegati che sostituiranno integralmente il Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, n. 212342 del 3 novembre 2020 e i relativi allegati.

Chi deve inviare la certificazione?

Le città metropolitane, le province, i comuni, le unioni di comuni e le comunità montane, ivi inclusi gli enti locali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, beneficiari delle risorse di cui all’articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e all’articolo 39 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

Ai primi si aggiungono gli enti locali che hanno autonomamente adottato delibere o decreti di aumento o riduzione di aliquote e/o tariffe 2020 rispetto al 2019 e/o di agevolazioni 2020 rispetto al 2019, ivi incluse le agevolazioni specifiche per COVID-19.

Entro quando e a chi?

Tale certificazione è da trasmettere entro il termine perentorio del 31 maggio 2021 al Ministero dell’economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Come va trasmessa la certificazione?

Gli enti sopraelencati devono utilizzare l’applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it. La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell’articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

La certificazione deve essere firmata dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall’organo di revisione economico-finanziaria validamente costituito ai sensi dell’articolo 237, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000.

La firma apposta deve essere digitale ai sensi dell’articolo 24 del codice dell’amministrazione digitale (CAD) di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Cosa deve indicare?

La perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da Covid-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, secondo il prospetto “CERTIF-COVID-19” e le modalità contenute nell’allegato 1 al decreto, che ne costituisce parte integrante.

La certificazione non include le riduzioni di gettito derivanti da interventi assunti dalla regione o provincia autonoma per gli enti locali del proprio territorio, con eccezione degli interventi di adeguamento alla normativa nazionale.

Quali sanzioni sono previste per i ritardatari?

Gli enti che non trasmetteranno la certificazione entro il 31 maggio sono assoggettati a una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale da applicare in tre annualità a decorrere dall’anno 2022. In particolare è prevista una riduzione:

  • dell’80% dell’importo delle risorse attribuite se la certificazione è inviata entro il 30 giugno;
  • dell’90% se è trasmessa dal 1° al 31 luglio;
  • del 100% qualora gli enti locali non trasmettano la certificazione entro il 31 luglio 2021.

A seguito dell’invio tardivo della certificazione, le riduzioni di risorse non sono soggette a restituzione. In caso di incapienza delle risorse, si applicano le procedure di cui all’articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

La Faq n. 47: anche gli allegati sono rettificabili

Un ente locale che approva il rendiconto senza aver compilato in via definitiva la certificazione può avere la necessità di rettificare gli allegati del rendiconto 2020 concernenti il risultato di amministrazione (allegato a) e l’elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2). Con la Faq n. 47 del 17 marzo 2021 Arconet risponde che anche gli allegati possono essere rettificati secondo le modalità previste per l’approvazione del rendiconto e che il rendiconto aggiornato deve essere trasmesso alla Bdap.

Mariasole Vadalà

16 Marzo 2021

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