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	<title>Privacy Archivi &#8212; Pabli</title>
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	<description>Insieme alla PA</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Jan 2024 13:49:32 +0000</lastBuildDate>
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	<title>Privacy Archivi &#8212; Pabli</title>
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	<item>
		<title>Finanziamento per la videosorveglianza nei comuni: come procedere per la richiesta</title>
		<link>https://pabli.it/finanziamento-per-la-videosorveglianza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mariasole Vadalà]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jan 2024 13:31:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Privacy]]></category>
		<category><![CDATA[videosorveglianza]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Un'analisi sintetica del decreto del Ministero dell'Interno del 20 dicembre 2023 che descrive le modalità di presentazione delle richieste e i criteri di ripartizione delle risorse stanziate per accedere al finanziamento per la videosorveglianza.</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Il decreto del Ministero dell&#8217;Interno del 20 dicembre 2023 stabilisce le regole e i requisiti per l&#8217;accesso al finanziamento destinato ai comuni, unioni di comuni e associazioni di comuni interessati a <strong>implementare sistemi di videosorveglianza</strong> per la prevenzione e il contrasto della criminalità diffusa.</p>



<p>Tale decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30-12-2023, descrive <strong>le modalità di presentazione delle richieste</strong> da parte dei comuni interessati, nonché <strong>i criteri di ripartizione delle risorse stanziate</strong> dall&#8217;articolo 1, commi 676 e 677, della <a href="https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/01/16/23A00141/sg" target="_blank" rel="noreferrer noopener">legge 29 dicembre 2022, n. 197</a>.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Requisiti di ammissibilità delle richieste</h2>



<p>Le richieste possono essere avanzate da enti che hanno sottoscritto patti per la prevenzione della criminalità, che <strong>non hanno già beneficiato di finanziamenti precedenti</strong>, che hanno progetti approvati in sede di Comitato provinciale per l&#8217;ordine e la sicurezza pubblica e che dimostrano disponibilità finanziaria per la manutenzione dei sistemi di videosorveglianza.</p>



<p>Non è ammesso il finanziamento di alcun progetto per i quali l’importo superi i 250.000 euro. Altresì <strong>non è ammesso il finanziamento per la sostituzione o manutenzioni di impianti e o sistemi già realizzati</strong>.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Termini e modalità di presentazione delle richieste</h2>



<p>Le richieste devono essere presentate <strong>entro novanta giorni</strong> dalla pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale <strong>alla Prefettura-UTG territorialmente competente</strong> che le trasmette a sua volta al Ministero dell&#8217;interno &#8211; Dipartimento della pubblica sicurezza &#8211; Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia non oltre i trenta giorni successivi.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Commissione di valutazione e graduatoria</h2>



<p>Tali richieste vengono valutate da una Commissione appositamente nominata che stila la graduatoria provvisoria e garantisce eventuali assegnazioni differenziate per alcuni comuni di specifiche regioni.</p>



<p>La valutazione si basa su criteri come <strong>l&#8217;indice di delittuosità del comune, la popolazione residente e il rapporto percentuale tra cofinanziamento proposto e importo totale del progetto</strong>.</p>



<p>La graduatoria definitiva verrà pubblicata sul sito del Ministero dell&#8217;Interno.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Erogazione del finanziamento per la videosorveglianza e controlli successivi</h2>



<p>I progetti ammessi al finanziamento per la videosorveglianza devono essere <strong>eseguiti entro centoventi giorni dalla data di formale comunicazione</strong>, di cui all&#8217;art. 8, comma 3 del già citato decreto. È fatta salva l&#8217;eventuale proroga concessa dalla Prefettura-UTG competente, a seguito di motivata e documentata richiesta da parte dell&#8217;ente beneficiario.</p>



<p>L’erogazione avviene secondo le seguenti modalità:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>il 20% ad avvenuta approvazione del contratto di appalto;</li>



<li>il 40% ad avvenuta consegna dei lavori, ovvero all&#8217;avvio dell&#8217;esecuzione;</li>



<li>il 30% alla presentazione dello stato finale dei lavori, ovvero delle forniture;</li>



<li>il 10% ad avvenuto collaudo dei lavori, ovvero della verifica di conformità</li>
</ul>



<p>Il mancato rispetto dei tempi di esecuzione può portare alla revoca del finanziamento e alla restituzione delle somme.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Decadenza e invarianza finanziaria</h2>



<p>In caso di decadenza o revoca del finanziamento, le risorse vengono assegnate ad altri enti in base alla graduatoria definitiva. Il decreto sottolinea inoltre l&#8217;obbligo di garantire l&#8217;invarianza finanziaria nell&#8217;attuazione di queste disposizioni.</p>



<p>Al decreto è <strong>allegato il modulo per la presentazione della richiesta di finanziamento</strong> a valere sulle risorse finanziarie fissate in 19 milioni di euro per l&#8217;anno 2023 dall&#8217;articolo 1, comma 676, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. <a href="https://pabli.it/wp-content/uploads/2024/01/Allegato-A-Modulo-per-la-richiesta-del-finanziamento-per-la-videosorveglianza.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Scarica e compila l&#8217;Allegato A!</a></p>



<p>Il decreto del Ministero dell’Interno del 20 dicembre 2023 (versione completa <a href="https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2023-12-30&amp;atto.codiceRedazionale=23A07200&amp;elenco30giorni=true" target="_blank" rel="noreferrer noopener">qui</a>) rappresenta un quadro dettagliato e rigoroso per l&#8217;accesso ai finanziamenti per i sistemi di videosorveglianza, ponendo regole chiare e procedure precise per garantire una corretta esecuzione dei progetti e la trasparenza nell&#8217;assegnazione delle risorse.</p>



<p>Cogliamo l’occasione per ricordarvi che oggi <strong>è indispensabile rispettare il GDPR in materia di videosorveglianza</strong> e che le organizzazioni pubbliche e private devono impegnarsi ad <strong>utilizzare questo strumento in modo responsabile e trasparente</strong>.  Come chi era presente sa, abbiamo ampiamente parlato di questa tematica nel corso <a href="https://pabli.it/corso-videosorveglianza-gdpr-2023/">&#8220;Videosorveglianza a norma GDPR&#8221;</a> che abbiamo tenuto il 3 ottobre 2023.</p>



<h5 class="wp-block-heading">In materia di privacy e videosorveglianza, per offrire il miglior supporto possibile ai nostri clienti, lavoriamo in collaborazione con la società Trust Data Solutions Srl. Richiedi un preventivo scrivendo a privacy@pabli.it.</h5>
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			</item>
		<item>
		<title>Whistleblowing: dal 15 luglio ha effetto il decreto n. 24/2023 anche per le PA</title>
		<link>https://pabli.it/whistleblowing-pubblica-amministrazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mariasole Vadalà]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jun 2023 10:30:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Privacy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pabli.it/?p=1230</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dal 15 luglio si deve poter segnalare un illecito di interesse generale nell’ambito dell’amministrazione pubblica. In caso di inadempimento si rischiano pesanti sanzioni.</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Segnalare un illecito di interesse generale nell’ambito dell’amministrazione pubblica deve essere reso possibile in conformità alle norme sulla protezione dei dati. Vediamo cosa devono fare nella pratica gli Enti a partire dal <strong>15 luglio 2023</strong>, anche per evitare le pesanti <strong>sanzioni</strong> previste dal legislatore.</p>



<p>Il<strong> decreto legislativo n. 24 del 10 marzo 2023</strong>, in attuazione alla Direttiva UE 2019/1937, è entrato in vigore il 30 marzo 2023 e le disposizioni ivi previste avranno effetto a partire dal 15 luglio 2023.</p>



<p>Tale decreto disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell&#8217;Unione europea che ledono l&#8217;interesse pubblico o l&#8217;integrità dell&#8217;amministrazione pubblica o dell&#8217;ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.</p>



<p>Al decreto sopracitato vanno integrate le <strong>Linee guida in materia di protezione delle persone</strong> che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali pubblicate da ANAC il 12 luglio 2023 e consultabili a <a href="https://pabli.it/wp-content/uploads/2024/01/Delibera-n.-311-del-12-luglio-2023-linee-guida-whistleblowing-versione-unitaria.pdf">questo link</a>.</p>



<p>Per quanto ci riguarda è importante sottolineare che <strong>tutti i soggetti del settore pubblico</strong> con l’obbligo di prevedere la figura del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza affidano a quest&#8217;ultimo anche la gestione del canale di segnalazione interna.</p>



<p>Questo perché il nuovo decreto legislativo introduce <strong>l’obbligo di attivazione di idoneo canale comunicativo</strong>, chiamato per l’appunto whistleblowing, da pubblicare <strong>sul portale istituzionale dell’Ente</strong> per la corretta gestione delle segnalazioni interne e in grado di garantire l’assoluto anonimato del segnalante.</p>



<p>Infatti <strong>le segnalazioni di whistleblowing devono essere gestite in conformità alle norme sulla protezione dei dati personali</strong>. Le organizzazioni siano esse pubbliche o private devono garantire la riservatezza e la sicurezza delle informazioni fornite dai whistleblowers, nonché rispettare i diritti degli interessati che potrebbero essere coinvolti nella segnalazione. Ciò significa che le informazioni personali sensibili devono essere trattate in modo sicuro e che i dati dei whistleblowers devono essere protetti da accessi non autorizzati o divulgazioni indebite.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Chi sono i soggetti pubblici interessati?</h2>



<p>Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione, gli enti pubblici economici, gli organismi di diritto pubblico di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i concessionari di pubblico servizio, le società a controllo pubblico e le società in house, così come definite, rispettivamente, dall’articolo 2, comma 1, lettere m) e o), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, anche se quotate.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Cosa possono segnalare soggetti pubblici e privati?</h2>



<p>Comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato e che consistono in:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>&nbsp;illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;</li>



<li>condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;</li>



<li>illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;</li>



<li>atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;</li>



<li>atti od omissioni riguardanti il mercato interno;</li>



<li>atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.</li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading">Quali sono i canali su cui è possibile segnalare?</h2>



<p>I whistleblowers possono utilizzare i seguenti canali:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>interno (nell’ambito del contesto lavorativo);</li>



<li>esterno (ANAC);</li>



<li>divulgazione pubblica (tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone);</li>



<li>denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile.</li>
</ul>



<p>In via prioritaria, i segnalanti sono incoraggiati a utilizzare il canale interno e, solo al ricorrere di certe condizioni, possono effettuare una segnalazione esterna o una divulgazione pubblica.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Quali sono le possibili sanzioni in caso di mancato adempimento?</h2>



<p>Il decreto prevede che <a href="https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing" target="_blank" rel="noreferrer noopener">l’ANAC</a> possa applicare al responsabile una sanzione<strong> da 10.000 a 50.000 euro</strong> quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l&#8217;effettuazione e la gestione delle segnalazioni e nel caso in cui l&#8217;adozione di tali procedure non sia conforme alle disposizioni di legge, nonché quando accerta che non è stata svolta l&#8217;attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute.</p>



<h5 class="wp-block-heading">La nostra società, in collaborazione con Trust Data Solutions, si offre per supportare gli Enti interessati nell’attivazione della piattaforma applicativa per la segnalazione degli illeciti, nell’elaborazione della documentazione necessaria da pubblicare sulla pagina web dedicata del sito istituzionale e nella formazione del personale dipendente finalizzata alla conoscenza della materia e al corretto utilizzo della piattaforma. Per ricevere un preventivo si prega di scrivere a privacy@pabli.it</h5>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DPO: possesso di titoli specifici e atto di designazione, occhio!</title>
		<link>https://pabli.it/dpo-possesso-titoli-specifici-atto-designazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mariasole Vadalà]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 May 2021 13:44:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Privacy]]></category>
		<category><![CDATA[dpo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pabli.it/?p=662</guid>

					<description><![CDATA[<p>Con il Documento allegato al provvedimento n. 186 del 29 aprile 2021, il Garante dà una serie di informazioni e riletture che riguardano l'individuazione e la nomina del DPO.</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Il Garante della Privacy con il <a href="https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9589104" target="_blank" rel="noreferrer noopener">provvedimento n. 186 del 29 aprile 2021</a> ha adottato il &#8220;Documento di indirizzo su designazione, posizione e compiti del Responsabile della protezione dei dati (RPD) in ambito pubblico&#8221;. Tale Documento è allegato al provvedimento stesso e fornisce tutta una serie di indirizzi di dettaglio su come muoversi per scongiurare sanzioni. Di adempimenti in materia privacy da assolvere per evitare le sanzioni <a href="https://pabli.it/privacy-e-pubblica-amministrazione-come-evitare-le-sanzioni/">ne abbiamo già parlato</a> qualche settimana fa. </p>



<p>Tra le tante indicazioni fornite due ci sono sembrate particolarmente utili da segnalare e riguardano il possesso di titoli specifici e l&#8217;atto di designazione.</p>



<p>Il DPO è il punto di contatto con l’Autorità ma ha anche una funzione strutturale. Il titolare del trattamento deve tenerne conto in tutti gli atti e provvedimenti amministrativi di regolamentazione e pianificazione degli uffici.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Possesso titoli specifici</h2>



<p>Diversi enti richiedono al candidato uno specifico titolo di studio, l&#8217;iscrizione ad un particolare albo professionale oppure apposite certificazioni. Questi requisiti non sono stabiliti dal Regolamento o da altre disposizioni normative pertanto escludere alcuni candidati perché privi di alcuni dei requisiti sopracitati potrebbe apparire discriminatorio.</p>



<p>Se è vero che il titolare del trattamento può valutare le qualità ed esperienze professionali maturate in capo alla figura ricercata, in occasione della definizione dei requisiti in base a cui individuare il soggetto, deve <strong>evitare restrizioni all’accesso alle selezioni che possano essere considerate ingiustificate</strong>. Deve invece tenere in debita considerazione l’attinenza e la proporzionalità tra quanto richiesto (le qualità professionali di cui all’art. 37, par. 5, del Regolamento) e la complessità del compito da svolgere nel caso concreto (come il contesto in cui il DPO sarà chiamato ad operare o le caratteristiche dei trattamenti effettuati dall’ente designante).</p>



<h2 class="wp-block-heading">L&#8217;importanza di formalizzare</h2>



<p>Nel caso di nomina di DPO sia interni che esterni si è notata una certa ambiguità nell’assunzione dei ruoli ricoperti. Durante le ispezioni svolte si è rilevata una certa confusione circa i ruoli assunti dai soggetti coinvolti con una sovrapposizione di figure, compiti e atti. Bisogna invece instaurare un rapporto coerente e trasparente.</p>



<p>Nel caso in cui la scelta ricada su una professionalità interna all’ente è necessario formalizzare un apposito atto di designazione a “Responsabile per la protezione dei dati”. Se invece si sceglie una figura esterna è bene <strong>includere la designazione nell’apposito contratto di servizi</strong>, rendendolo così un allegato costitutivo.</p>



<p>Nell’atto deve essere <strong>indicata in maniera inequivocabile la persona fisica o giuridica che opererà come DPO</strong>, vanno ovviamente incluse le generalità o, nel caso di persona giuridica, i dati societari. Vanno poi dettagliate le funzioni, nel caso in cui nel tempo vengano assegnati compiti aggiuntivi dovrà essere apportata la modifica e/o integrazione nelle clausole contrattuali.</p>



<p>Infine &#8211; nell’atto di designazione o nel contratto di servizi &#8211; devono essere <strong>indicate le motivazioni</strong> che hanno portato il responsabile del trattamento a individuare il proprio DPO per verificare il rispetto dei requisiti previsti dall&#8217;art. 37, par. 5 del Regolamento.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Da tenere a mente</h2>



<p>Il soggetto individuato come DPO deve essere <strong>il medesimo indicato in tutti gli atti</strong> quali la domanda di partecipazione alla procedura selettiva, il contratto di servizio (nel caso di affidamento ad un soggetto esterno), l’atto di designazione, le informazioni contenenti i relativi dati di contatto, da pubblicare sul sito web dell’ente e da comunicare all’Autorità.</p>



<p>Se si tratta di una persona giuridica, questa deve indicare, a sua volta, <strong>il referente persona fisica</strong>. A questo proposito è opportuno che essa sia indicata, già in fase di procedura di selezione e in ciascuno degli atti summenzionati, e che ogni variazione sia coerentemente riportata negli stessi e comunicata all’Autorità, <a href="https://servizi.gpdp.it/comunicazionerpd/s/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">secondo la procedura prevista</a>.</p>



<p><strong>L’individuazione di eventuali figure, sia interne che esterne all’ente, di supporto al DPO</strong>, deve avvenire in maniera chiara e trasparente, eventualmente anche all’interno dell’atto di designazione del DPO stesso. Queste ultime non possono ricevere istruzioni dal titolare del trattamento né possono essere legate a quest’ultimo da un rapporto instaurato ai sensi dell’art. 28 del Regolamento.</p>



<h5 class="wp-block-heading">Pabli srl è a disposizione per ricoprire il ruolo di DPO e a supportare l&#8217;ente nel percorso di adeguamento a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679. <a href="https://pabli.it/contatti/">CONTATTACI!</a></h5>
<p>L'articolo <a href="https://pabli.it/dpo-possesso-titoli-specifici-atto-designazione/">DPO: possesso di titoli specifici e atto di designazione, occhio!</a> proviene da <a href="https://pabli.it">Pabli</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Privacy e pubblica amministrazione: come evitare le sanzioni?</title>
		<link>https://pabli.it/privacy-e-pubblica-amministrazione-come-evitare-le-sanzioni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mariasole Vadalà]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2021 16:23:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Privacy]]></category>
		<category><![CDATA[dpo]]></category>
		<category><![CDATA[gdpr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pabli.it/?p=603</guid>

					<description><![CDATA[<p>Una serie di adempimenti da assolvere per evitare le sanzioni previste dal Regolamento generale sulla protezione dei dati, il n. 2016/679.</p>
<p>L'articolo <a href="https://pabli.it/privacy-e-pubblica-amministrazione-come-evitare-le-sanzioni/">Privacy e pubblica amministrazione: come evitare le sanzioni?</a> proviene da <a href="https://pabli.it">Pabli</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Con l’entrata in vigore del GDPR, la protezione dei dati personali dal 25 maggio 2018 ha acquisito centralità anche per le pubbliche amministrazioni.</p>



<p>Sembra una considerazione banale forse, ma si è verificato un passaggio importante: da mero adempimento a scadenza la tutela della privacy è divenuta un obiettivo fondamentale da raggiungere e garantire nel tempo. <br>Il GDPR è basato infatti sul <strong>principio dell’accountability</strong> (responsabilizzazione): al titolare del trattamento è richiesto non solo di adottare misure volte a garantire la conformità dei trattamenti al Regolamento, ma anche di essere in grado di dimostrarne il costante rispetto.</p>



<p>In caso contrario il <strong>sistema sanzionatorio</strong> prevede:</p>



<ul class="wp-block-list"><li>sanzioni amministrative fino a 20 milioni di Euro (art. 83 GDPR);</li><li>la responsabilità civile nei confronti dell’interessato che subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del Regolamento (art. 82 GDPR).</li></ul>



<p>La giurisprudenza ha già determinato un risarcimento al privato danneggiato in caso di mancata adozione di misure di sicurezza e tutela adeguate. Non solo, recentemente il Garante per la privacy <a href="https://www.lentepubblica.it/pa-digitale/perche-e-necessario-nominare-il-dpo/">ha sanzionato per la prima volta una pubblica amministrazione</a> per non aver rispettato le tempistiche di nomina del Data Protection Officer secondo quanto previsto dal GDPR. &nbsp;</p>



<h2 class="wp-block-heading">Cosa deve fare la Pubblica Amministrazione per evitare le sanzioni previste in materia di privacy?</h2>



<h4 class="wp-block-heading">Definizione dell’ufficio di competenza della materia.</h4>



<p>Ciascuna amministrazione deve individuare e segnalare internamente quale ufficio debba occuparsi stabilmente dell’adeguamento al GDPR. L’organizzazione precisa all’interno degli enti consente il coordinamento tra le varie figure, fondamentale per una corretta gestione dei processi interni.</p>



<h4 class="wp-block-heading">Individuazione e nomina del DPO.</h4>



<p>L’articolo 37 del GDPR prevede l’obbligo di nominare un DPO per le autorità pubbliche e gli organismi di diritto pubblico. Una figura importante che deve avere requisiti specifici, deve fornire consulenza e informare sulla corretta applicazione del Regolamento. Inoltre, si deve occupare della formazione in materia privacy del personale interno all’ente.&nbsp; Il DPO può essere lo stesso per più enti e può essere sia interno che esterno (nel primo caso non potrà essere lo stesso soggetto che definisce le politiche di protezione di dati personali, come ad esempio il responsabile della transizione digitale). Nel caso invece di DPO esterno, quest’ultimo dovrà essere scelto a seguito di una procedura selettiva e dovrà stipulare un contratto di servizi con l’ente.</p>



<h4 class="wp-block-heading">Nomina dei responsabili del trattamento.</h4>



<p>Ai sensi dell’articolo 28 del GDPR è necessario scegliere coloro che svolgono un trattamento per conto del titolare dello stesso in base alle possibilità di mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate e garanzie sufficienti a soddisfare i requisiti del Regolamento e a tutela dei diritti dell’interessato.</p>



<h4 class="wp-block-heading">Informativa.</h4>



<p>Ai sensi dell’articolo 13 del GDPR il titolare deve dare evidenza alle principali informazioni che riguardano il trattamento. L’informativa deve essere chiara, sintetica e facilmente comprensibile e deve resa senza alcuna specifica richiesta.</p>



<p>La nostra società ha preparato e mette <strong>a disposizione alcuni modelli di informative privacy </strong>destinate agli uffici comunali secondo quanto previsto dall’articolo 13 del GDPR. Per ottenerli è sufficiente scaricarli dalla sezione <a href="https://pabli.it/materiale/privacy/#informative">MATERIALI GRATUITI</a> del nostro sito (non serve essere registrati ed è tutto incredibilmente gratis).</p>



<h4 class="wp-block-heading">Registro delle attività di trattamento.</h4>



<p>Ai sensi dell’articolo 30 del GDPR è necessario adottare e aggiornare continuamente un registro delle attività di trattamento in cui inserire:</p>



<ul class="wp-block-list"><li>il nome e i dati di contatto del titolare del trattamento e del DPO;</li><li>le finalità del trattamento;</li><li>una descrizione delle categorie di interessati e delle categorie di dati personali;</li><li>le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati;</li><li>i termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati;</li><li>una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative adottate dall’amministrazione.</li></ul>



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