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	<title>pef Archivi &#8212; Pabli</title>
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	<description>Insieme alla PA</description>
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	<title>pef Archivi &#8212; Pabli</title>
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	<item>
		<title>PEF Tari da pubblicare su Amministrazione trasparente</title>
		<link>https://pabli.it/pef-tari-amministrazione-trasparente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mariasole Vadalà]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2021 13:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[pef]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Pubblicare o non pubblicare sul sito del comune la delibera di approvazione del PEF Tari? L'Anac ha detto la sua il 27 ottobre 2021.</p>
<p>L'articolo <a href="https://pabli.it/pef-tari-amministrazione-trasparente/">PEF Tari da pubblicare su Amministrazione trasparente</a> proviene da <a href="https://pabli.it">Pabli</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>La delibera di approvazione del PEF Tari e il relativo allegato <strong>devono essere pubblicati nella sezione Amministrazione trasparente</strong> del sito internet dei Comuni. Lo ha sancito l’Autorità nazionale anticorruzione con la <a href="https://pabli.it/wp-content/uploads/2021/12/Deliberazione-Anac_719_2021.pdf">deliberazione n. 719/2021</a>.</p>



<p>Un consigliere comunale del Comune di Cona (VE) ha chiesto un chiarimento all’Anac in merito agli obblighi di pubblicazione sul sito dell’ente locale, nella sezione Amministrazione trasparente, della delibera di approvazione del PEF Tari.</p>



<p>L’Anac ha risposto puntualmente fornendo un&#8217;interessante disamina delle diverse normative che impongono la pubblicazione di atti e documenti, in materia tributaria e ambientale.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Analisi della normativa vigente</h2>



<p>In particolare ha segnalato <strong>la delibera n. 444/2019 e relativo allegato</strong>, in cui Arera ha disposto a carico del gestore che eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, l’obbligo di pubblicazione sul sito internet, in apposita sezione facilmente raggiungibile dalla home page, di elementi informativi essenziali concernenti sia la qualità del servizio erogato che le condizioni tariffarie. Tra i contenuti informativi minimi sono compresi gli estremi degli atti di approvazione della tariffa per l’anno in corso ma <strong>non sono considerati oggetto di pubblicazione né la delibera di approvazione del PEF né il PEF stesso</strong>.</p>



<p>Ne avevamo parlato anche noi diversi mesi fa nell’articolo <a href="https://pabli.it/obblighi-trasparenza-delibera-arera-444/">Obblighi di trasparenza nella Delibera Arera 444/2019</a>.</p>



<p>Neanche le normative specifiche in materia di pubblicazione degli atti tributari configurano tale obbligo. Eppure secondo l’Anac l’obbligo di pubblicazione del PEF nella sezione Amministrazione trasparente <strong><a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-08-19;195!vig=" target="_blank" rel="noreferrer noopener">nasce dall’articolo 40 del Dlgs 33/2013</a></strong>, riferito alla <em>Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali</em>. Tra di esse, in base <a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-08-19;195!vig=" target="_blank" rel="noreferrer noopener">all&#8217;articolo 2, comma 1, lettera a), del Dlgs 195/2005</a>, sono comprese anche quelle relative ai rifiuti (punto 2) e quelle relative alla analisi di costi-benefici e altre analisi e ipotesi economiche usate nell&#8217;ambito delle attività di cui al punto n. 3 che include:</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow"><p>le misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell&#8217;ambiente e le misure o le attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi.</p></blockquote>



<p>L&#8217;Anac ha evidenziato come<strong> il contenuto del PEF</strong>, riportando<strong> la determinazione di costi, delle entrate tariffarie massime e altre valutazioni di carattere economico-finanziario</strong>, rientri tra gli elementi da pubblicare previsti dalla normativa vigente.</p>



<p>Pertanto <strong>la pubblicazione sul sito del comune della delibera di approvazione del PEF e del relativo allegato risulta perfettamente in linea con il principio generale di trasparenza affermato all’art. 1 del D.lgs. 33/2013</strong>, volto a tutelare i diritti dei cittadini e a favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Come si è espresso dunque l&#8217;Anac?</h2>



<p>Dunque l’Anac ha deliberato che:</p>



<p>&#8211; <strong>la delibera</strong> con cui l’ente locale approva il piano economico finanziario riguardante la gestione integrata dei rifiuti urbani, in conformità alla normativa vigente e agli atti regolatori di ARERA, comprensiva dello stesso PEF Tari, <strong>può essere ricondotta nel novero delle informazioni ambientali da pubblicarsi sul sito dell’ente, in Amministrazione trasparente, </strong>nella sotto-sezione “informazioni ambientali” ai sensi dell’art. 40 del d.lgs. 33/2013;</p>



<p>&#8211; <strong>ove il Comune abbia optato per l’invio dell’atto al Ministero dell’economia e finanze, in Amministrazione trasparente</strong> potrà essere inserito il collegamento ipertestuale al sito del MEF in cui la delibera e il PEF sono pubblicati;</p>



<p>&#8211; ai fini della pubblicazione, <strong>eventuali dati personali non pertinenti sono oscurati</strong>, nel rispetto del principio fissato all’art. 7-bis, c. 4, del d.lgs. 33/2013.</p>
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		<title>Webinar gratuito PEF Tari 2022-2025 e nuovo Metodo tariffario rifiuti (MTR-2)</title>
		<link>https://pabli.it/webinar-gratuito-pef-tari-2022-2025-mtr2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pier Paolo Dezzani]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2021 09:51:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[pef]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pabli.it/?p=846</guid>

					<description><![CDATA[<p>Webinar gratuito sull'entrata a regime del nuovo Metodo tariffario per la gestione dei rifiuti: dal 2022 novità per utenti e gestori del servizio. </p>
<p>L'articolo <a href="https://pabli.it/webinar-gratuito-pef-tari-2022-2025-mtr2/">Webinar gratuito PEF Tari 2022-2025 e nuovo Metodo tariffario rifiuti (MTR-2)</a> proviene da <a href="https://pabli.it">Pabli</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Partecipiamo come sponsor ufficiale dell&#8217;evento formativo ad ingresso libero organizzato da lentepubblica.it.</p>



<p>Giovedì 18 Novembre 2021 dalle 10 alle 12 avrà luogo il webinar gratuito “<strong>Il PEF Tari 2022-2025 secondo il nuovo metodo Arera MTR-2. Cosa cambia dal 2022</strong>”, attraverso la piattaforma online di lentepubblica.it.</p>



<p>L&#8217;evento è organizzato da <a href="https://www.lentepubblica.it/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">lentepubblica.it</a> con la partnership di <a href="https://aliautonomie.it/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ALI – Autonomie Locali Italiane</a>, il contributo tecnico di <a href="https://golemnet.it/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Golem Net</a>, la <a href="https://pabli.it/settore/tributi/#129">sponsorizzazione della nostra società Pabli srl</a>, e alla presenza della Divisione del Settore Ambiente di <a href="https://www.arera.it/it/index.htm" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ARERA</a>.</p>



<p>L’evento a caratura nazionale si propone come un momento di riflessione e confronto sul secondo periodo di regolazione tariffaria per il settore dei rifiuti:<strong> MTR-2, valido dal 2022 al 2025</strong>.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Argomenti del corso</h2>



<p>Pur mantenendo in molti punti l’impianto di base del precedente metodo ARERA <strong>sono numerose le novità</strong> che ampliano il perimetro di controllo della filiera e di conseguenza il numero di soggetti interessati.</p>



<p>Durante il webinar:</p>



<ul class="wp-block-list"><li>saranno trattate dal Direttore della Divisione Ambiente di ARERA, il Dott. Lorenzo Bardelli, le  nuove scadenze e le maggiori novità rispetto al metodo MTR ormai superato;</li><li>sarà presentato dall’esperta del settore, l’Ing. Nicoletta Barabaschi, il modello di calcolo frutto della consultazione pubblica promossa dall’ARERA nel mese di ottobre e il tool di calcolo per l’elaborazione dei PEF TARI in conformità alle nuove regole.</li></ul>



<h2 class="wp-block-heading">Programma del webinar </h2>



<ul class="wp-block-list"><li>Rassegna ragionata delle <strong>nuove scadenze sugli adempimenti previsti </strong>dalla delibera ARERA 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021;</li><li>MTR2 in breve: le innovazioni della regolazione ARERA;</li><li><strong>Il tool di calcolo</strong> per l’elaborazione dei PEF TARI, analisi dello strumento e suggerimenti per la compilazione; </li><li>Le <strong>maggiori criticità attese e suggerimenti</strong> per il loro superamento sulla scorta delle esperienze precedenti;</li><li>Gli <strong>ETC (Enti Territorialmente Competenti) nel percorso di validazione </strong>dei PEF 2022;</li><li>Sessione aperta ai quesiti.</li></ul>



<h2 class="wp-block-heading">Relatori e moderatore</h2>



<p>A moderare i lavori sarà la<strong> Dott.ssa Giusy Pappalardo</strong> – Responsabile editoriale della testata online lentepubblica.it</p>



<p>I relatori dell’Evento:</p>



<ul class="wp-block-list"><li><strong>Dott. Lorenzo Bardelli</strong> – Direttore divisione Ambiente di ARERA</li><li><strong>Dott. Matteo Ricci</strong> – Presidente di Autonomie Locali Italiane, Sindaco di Pesaro</li><li><strong>Ing. Nicoletta Barabaschi</strong> – Senior Consultant REF Ricerche e Consulente IFEL</li></ul>



<h2 class="wp-block-heading">Modalità di iscrizione</h2>



<p>Per iscriverti al webinar <a href="https://register.gotowebinar.com/register/8131373790498117133" target="_blank" rel="noreferrer noopener">clicca qui</a>. </p>



<p> Per consultare la locandina completa invece <a href="https://pabli.it/wp-content/uploads/2021/11/Locandina-webinar-gratuito-Nuovo-MTR-2-e-PEF-Tari-2022-2025.pdf">clicca qui</a>. </p>
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		<title>Le linee guida interpretative per il calcolo del PEF 2021</title>
		<link>https://pabli.it/linee-guida-interpretative-pef-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mariasole Vadalà]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2021 10:01:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[pef]]></category>
		<category><![CDATA[tari]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il 30 dicembre 2020 il Mef ha pubblicato l’aggiornamento delle linee guida interpretative al fine di supportare gli enti locali che devono approvare i piani finanziari e le tariffe della Tari per l'anno 2021.</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Sebbene sia stata <strong>confermata la proroga dell’approvazione al bilancio di previsione 2021</strong> e di conseguenza anche l’approvazione dei piani economici finanziari e delle tariffe Tari per l’anno 2021 sia stata spostata al 31 marzo 2021, ci sembra opportuno analizzare insieme <a href="https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/.galleries/Documenti/Fiscalita-locale/Linee-guida-interpretative-comma-653-ANNO-2021.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>le linee guida interpretative</strong></a> per l’applicazione del già citato comma 653 dell&#8217;art.1 della legge 147/2013 in riferimento a quanto disposto dalla delibera Arera n.443 del 31 ottobre 2019 e successive modificazioni.</p>



<p>Se il comma 653 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 prevede che “a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente ha definito i criteri di calcolo e riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando il Metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR).</p>



<h2 class="wp-block-heading">Che cosa è il fabbisogno standard finale?</h2>



<p>Il fabbisogno standard finale di ogni comune è il risultato del prodotto di due grandezze:</p>



<ul class="wp-block-list"><li>il costo standard di riferimento per la gestione di una tonnellata di rifiuti;</li><li>le tonnellate di rifiuti urbani gestite dal servizio.</li></ul>



<p>I <strong>fabbisogni standard</strong> rappresentano un valore di riferimento e un paradigma obbligatorio di confronto che consente all’ente locale di valutare l’andamento del servizio. Il comune deve conoscere le risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Come si individuano le risultanze dei fabbisogni standard utili a determinare il PEF Tari 2021?</h2>



<p>L’individuazione delle <strong>risultanze dei fabbisogni standard</strong> fa riferimento al costo standard di gestione di una tonnellata di rifiuti, calcolato sulla base di un modello statistico di regressione che mette in relazione i costi osservati in un ampio campione rappresentativo di comuni con le rispettive variabili gestionali e di contesto che influiscono sul costo stesso.</p>



<p><strong>Il parametro di base è la stima del costo medio nazionale di riferimento</strong> per la gestione di una tonnellata di rifiuti, stima che nel modello è rappresentata dal valore dell’intercetta della retta di regressione del costo per tonnellata di rifiuti: tale valore è pari a 130,45 euro.</p>



<p>Per ottenere il costo standard di riferimento di ogni comune al valore base occorre aggiungere i differenziali di costo relativi alle variabili.</p>



<p>Queste ultime sono riportate nelle colonne 1 e 3 della <a href="https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/.galleries/Documenti/Fiscalita-locale/Allegato-1.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tabella 3.1 disponibile nell’allegato 1.4</a> e che di seguito riportiamo:</p>



<ul class="wp-block-list"><li>la percentuale di raccolta differenziata;</li><li>la distanza in km fra il comune e gli impianti;</li><li>il numero e la tipologia degli impianti regionali;</li><li>la percentuale di rifiuti urbani trattati e smaltiti negli impianti regionali;</li><li>la forma di gestione del servizio rifiuti;</li><li>i fattori di contesto del comune utili a cogliere la sua eterogeneità;</li><li>le economie/diseconomie di scala, calcolate attraverso l’inverso delle tonnellate di rifiuti urbani;</li><li>le modalità di raccolta dei rifiuti urbani;</li><li>il cluster o gruppo omogeneo di appartenenza del comune.</li></ul>



<h2 class="wp-block-heading">Considerazioni che il comune deve tenere presente prima di ultimare il piano economico finanziario 2021.</h2>



<p>Alcune <strong>stime puntuali riportate nella Tabella 3.1</strong> non determinano un impatto significativo sul costo storico unitario, per cui non vanno considerate nel calcolo del costo standard.</p>



<p>In particolare ci si riferisce alle seguenti variabili:</p>



<ul class="wp-block-list"><li>variazione percentuale della raccolta differenziata rispetto all’annualità precedente;</li><li>prezzo comunale della benzina;</li><li>numerosità degli impianti regionali di compostaggio.</li></ul>



<p>La variabile percentuale di rifiuti urbani trattati negli impianti regionali di incenerimento e coincenerimento va considerata nel calcolo del costo standard anche se non presenta individualmente un impatto statisticamente significativo, in quanto, considerata congiuntamente alle percentuali di rifiuti trattati e smaltiti nelle altre tipologie di impianto, risulta significativa.</p>



<p>Alcune variabili, la percentuale di rifiuti urbani trattati negli <strong>impianti regionali di trattamento meccanico biologico </strong>e la<strong> raccolta stradale</strong>, non sono indicate nel modello perché già considerate nella quantificazione del costo base (valore dell’intercetta della retta) come categorie di confronto (benchmark).</p>



<h2 class="wp-block-heading">Gli altri Allegati messi a disposizione dal Mef utili ai fini del calcolo.</h2>



<p><a href="https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/.galleries/Documenti/Fiscalita-locale/Allegato-2.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Nell’Allegato 2</a> viene riportato un esempio di calcolo delle risultanze dei fabbisogni standard.</p>



<p><a href="https://pabli.it/wp-content/uploads/2021/01/Linee-guida-del-Pef-2021-Allegato-3.xlsx" data-type="URL" data-id="https://pabli.it/wp-content/uploads/2021/01/Linee-guida-del-Pef-2021-Allegato-3.xlsx">Nell’Allegato 3</a> sono elencati i componenti e le variabili considerate nella stima dei fabbisogni standard del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani suddivisi per comuni.</p>



<p><a href="https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/.galleries/Documenti/Fiscalita-locale/Allegato-4.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">L’Allegato 4</a> invece riporta la nota di calcolo delle variabili relative alla dotazione impiantistica.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Informazioni utili ai comuni che hanno già approvato le tariffe relative al PEF Tari 2021.</h2>



<p>Infine è da tenere presente che anche gli enti locali che hanno approvato le tariffe Tari prima della pubblicazione delle linee guida hanno la possibilità di intervenire successivamente purché rispettino il termine di approvazione del bilancio di previsione (prorogato al 31 marzo 2021).</p>



<h5 class="wp-block-heading">Per saperne di più sul nostro servizio: <a href="https://pabli.it/settore/tributi/#129">clicca qui</a>.</h5>
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