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	<title>tari Archivi &#8212; Pabli</title>
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	<description>Insieme alla PA</description>
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	<title>tari Archivi &#8212; Pabli</title>
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	<item>
		<title>Dal 1° luglio 2021 PagoPa per il pagamento di Tari e Tefa</title>
		<link>https://pabli.it/versamenti-tari-tefa-pagopa-1-luglio-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mariasole Vadalà]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2021 14:48:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[pagopa]]></category>
		<category><![CDATA[tari]]></category>
		<category><![CDATA[tefa]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze ha indicato una nuova modalità di versamento per semplificare il pagamento dei tributi locali.</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Il <a href="https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/11/06/20A05962/sg" target="_blank" rel="noreferrer noopener">D. M. 21 ottobre 2020</a> ha definito le modalità di versamento unificato per la Tari-tributo, la Tari-corrispettiva e il Tefa a partire dal 2021.</p>



<p>PagoPa spa ha introdotto una modalità di pagamento multi-beneficiario per pagamenti automatici. Le somme sono versate <strong>tramite la piattaforma PagoPa ai rispettivi enti impositori</strong>: i comuni per la Tassa sui rifiuti e le province/città metropolitane per il tributo per l&#8217;esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell&#8217;ambiente.</p>



<p>Gli enti e i Prestatori di Servizi di Pagamento devono prevedere un piano di adeguamento delle proprie procedure per l’incasso delle entrate sopradescritte. Si è deciso di far decorrere l’attuazione delle misure <strong>dal 1° luglio 2021 per evitare ritardi </strong>e disservizi all’utenza.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Perché PagoPa è obbligatorio?</h2>



<p>Tutti i comuni sono tenuti ad aderire a PagoPa <strong>per rendere semplici, sicuri e trasparenti tutti i pagamenti verso la pubblica amministrazione</strong>. Attraverso la sua attivazione il comune offre al contribuente la possibilità di scegliere il PSP con cui effettuare il pagamento, emettendo la Richiesta di pagamento telematico (RPT) &#8211; ossia il documento informatico che riporta gli estremi della posizione debitoria identificata tramite un codice univoco (IUV). </p>



<p>Il comune può così incassare il pagamento attraverso diversi canali messi a disposizione dai numerosi PSP aderenti a PagoPa e ottenere, di contro, la ricevuta telematica (RT) ossia il documento informatico che il PSP predispone allo scopo di attestare l&#8217;avvenuto pagamento. </p>



<p>Il pagamento viene quindi regolato contabilmente allorché il PSP abbia predisposto e inviato il flusso di rendicontazione al comune. Tale documento elenca tutti i pagamenti effettuati nella medesima giornata operativa, precedentemente accreditati tramite SCT cumulativo.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Alcune proposte su come agevolare la gestione</h2>



<p>Per facilitare la corretta gestione degli avvisi di pagamento della Tari e del Tefa per l’anno 2021 sono consigliate le seguenti prassi:</p>



<ol class="wp-block-list"><li>In caso di pagamento rateizzato della Tari, <strong>il Tefa può essere incluso nel pagamento dell’ultima rata</strong>, o comunque incluso in una rata in scadenza successivamente al 30 giugno p.v. (<a href="https://www.finanze.it/export/sites/finanze/.galleries/Documenti/Fiscalita-locale/allegato-1-pagamento-rateizzato.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">esempio</a>).</li><li>In caso di pagamento in unica soluzione della Tari, sarebbe opportuno <strong>posticipare la scadenza del pagamento complessivo a saldo successivamente al 30 giugno 2021</strong>. Bisogna evidenziare esplicitamente il termine da cui sarà possibile effettuare il pagamento (<a href="https://www.finanze.it/export/sites/finanze/.galleries/Documenti/Fiscalita-locale/Allegato-2-pagamento-unica-soluzione-dopo-il-30.06.2021.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">esempio</a>).</li><li>Se indispensabile emettere avvisi di pagamento Tari con scadenza in unica soluzione prima del 30 giugno 2021 è possibile emettere un avviso relativo ad un primo acconto (ad es. 80%) e un altro a saldo (con scadenza successiva al 30 giugno 2021), comprensivo dell’intero importo del TEFA (<a href="https://www.finanze.it/export/sites/finanze/.galleries/Documenti/Fiscalita-locale/Allegato-3-pagamento-unica-soluzione-prima-del-30.06.2021.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">esempio</a>).</li></ol>



<p>Tali soluzioni permetteranno:</p>



<ul class="wp-block-list"><li>agli oltre 400 PSP aderenti a PagoPa, di <strong>adattarsi al nuovo modello di pagamento </strong>con Ente multi-beneficiario e di offrire al cittadino la piena multicanalità integrata;</li><li>ai comuni di <strong>adeguare le proprie procedure informatiche</strong>, avendo il tempo necessario per procedere con test più accurati;</li><li>alle province/città metropolitane di <strong>ricevere l’accredito del Tefa in un’unica soluzione</strong>, non frammentata e di adeguare le proprie procedure alle nuove modalità di riversamento e rendicontazione Tari-Tefa, con tempistiche meno stringenti;</li><li>ai partner tecnologici di <strong>supportare adeguatamente gli enti</strong> in questo processo di migrazione.</li></ul>



<h2 class="wp-block-heading">Le soluzioni per gli enti ritardatari</h2>



<p>L&#8217;allegato A del Decreto sopracitato prevede un piano B anche per gli enti in ritardo. PagoPa metterà a disposizione una soluzione in sussidiarietà per gli enti che non avranno adottato la nuova modalità entro il 30 giugno 2021. Questa consentirà:</p>



<ul class="wp-block-list"><li>la generazione degli avvisi pagoPA (analogici/digitali);</li><li>la successiva postalizzazione degli avvisi pagoPA a cura dei singoli comuni;</li><li>di generare, a richiesta, un’avvisatura digitale tramite App IO.</li></ul>



<p>Questi avvisi PagoPa permetteranno ai cittadini di effettuare i pagamenti mediante i canali, resi disponibili dai PSP aderenti alla piattaforma, fisici (uffici postali, tabaccai, filiali bancarie, ecc), on line e tramite App IO.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Le linee guida interpretative per il calcolo del PEF 2021</title>
		<link>https://pabli.it/linee-guida-interpretative-pef-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mariasole Vadalà]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2021 10:01:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[pef]]></category>
		<category><![CDATA[tari]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il 30 dicembre 2020 il Mef ha pubblicato l’aggiornamento delle linee guida interpretative al fine di supportare gli enti locali che devono approvare i piani finanziari e le tariffe della Tari per l'anno 2021.</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Sebbene sia stata <strong>confermata la proroga dell’approvazione al bilancio di previsione 2021</strong> e di conseguenza anche l’approvazione dei piani economici finanziari e delle tariffe Tari per l’anno 2021 sia stata spostata al 31 marzo 2021, ci sembra opportuno analizzare insieme <a href="https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/.galleries/Documenti/Fiscalita-locale/Linee-guida-interpretative-comma-653-ANNO-2021.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>le linee guida interpretative</strong></a> per l’applicazione del già citato comma 653 dell&#8217;art.1 della legge 147/2013 in riferimento a quanto disposto dalla delibera Arera n.443 del 31 ottobre 2019 e successive modificazioni.</p>



<p>Se il comma 653 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 prevede che “a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente ha definito i criteri di calcolo e riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando il Metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR).</p>



<h2 class="wp-block-heading">Che cosa è il fabbisogno standard finale?</h2>



<p>Il fabbisogno standard finale di ogni comune è il risultato del prodotto di due grandezze:</p>



<ul class="wp-block-list"><li>il costo standard di riferimento per la gestione di una tonnellata di rifiuti;</li><li>le tonnellate di rifiuti urbani gestite dal servizio.</li></ul>



<p>I <strong>fabbisogni standard</strong> rappresentano un valore di riferimento e un paradigma obbligatorio di confronto che consente all’ente locale di valutare l’andamento del servizio. Il comune deve conoscere le risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Come si individuano le risultanze dei fabbisogni standard utili a determinare il PEF Tari 2021?</h2>



<p>L’individuazione delle <strong>risultanze dei fabbisogni standard</strong> fa riferimento al costo standard di gestione di una tonnellata di rifiuti, calcolato sulla base di un modello statistico di regressione che mette in relazione i costi osservati in un ampio campione rappresentativo di comuni con le rispettive variabili gestionali e di contesto che influiscono sul costo stesso.</p>



<p><strong>Il parametro di base è la stima del costo medio nazionale di riferimento</strong> per la gestione di una tonnellata di rifiuti, stima che nel modello è rappresentata dal valore dell’intercetta della retta di regressione del costo per tonnellata di rifiuti: tale valore è pari a 130,45 euro.</p>



<p>Per ottenere il costo standard di riferimento di ogni comune al valore base occorre aggiungere i differenziali di costo relativi alle variabili.</p>



<p>Queste ultime sono riportate nelle colonne 1 e 3 della <a href="https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/.galleries/Documenti/Fiscalita-locale/Allegato-1.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tabella 3.1 disponibile nell’allegato 1.4</a> e che di seguito riportiamo:</p>



<ul class="wp-block-list"><li>la percentuale di raccolta differenziata;</li><li>la distanza in km fra il comune e gli impianti;</li><li>il numero e la tipologia degli impianti regionali;</li><li>la percentuale di rifiuti urbani trattati e smaltiti negli impianti regionali;</li><li>la forma di gestione del servizio rifiuti;</li><li>i fattori di contesto del comune utili a cogliere la sua eterogeneità;</li><li>le economie/diseconomie di scala, calcolate attraverso l’inverso delle tonnellate di rifiuti urbani;</li><li>le modalità di raccolta dei rifiuti urbani;</li><li>il cluster o gruppo omogeneo di appartenenza del comune.</li></ul>



<h2 class="wp-block-heading">Considerazioni che il comune deve tenere presente prima di ultimare il piano economico finanziario 2021.</h2>



<p>Alcune <strong>stime puntuali riportate nella Tabella 3.1</strong> non determinano un impatto significativo sul costo storico unitario, per cui non vanno considerate nel calcolo del costo standard.</p>



<p>In particolare ci si riferisce alle seguenti variabili:</p>



<ul class="wp-block-list"><li>variazione percentuale della raccolta differenziata rispetto all’annualità precedente;</li><li>prezzo comunale della benzina;</li><li>numerosità degli impianti regionali di compostaggio.</li></ul>



<p>La variabile percentuale di rifiuti urbani trattati negli impianti regionali di incenerimento e coincenerimento va considerata nel calcolo del costo standard anche se non presenta individualmente un impatto statisticamente significativo, in quanto, considerata congiuntamente alle percentuali di rifiuti trattati e smaltiti nelle altre tipologie di impianto, risulta significativa.</p>



<p>Alcune variabili, la percentuale di rifiuti urbani trattati negli <strong>impianti regionali di trattamento meccanico biologico </strong>e la<strong> raccolta stradale</strong>, non sono indicate nel modello perché già considerate nella quantificazione del costo base (valore dell’intercetta della retta) come categorie di confronto (benchmark).</p>



<h2 class="wp-block-heading">Gli altri Allegati messi a disposizione dal Mef utili ai fini del calcolo.</h2>



<p><a href="https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/.galleries/Documenti/Fiscalita-locale/Allegato-2.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Nell’Allegato 2</a> viene riportato un esempio di calcolo delle risultanze dei fabbisogni standard.</p>



<p><a href="https://pabli.it/wp-content/uploads/2021/01/Linee-guida-del-Pef-2021-Allegato-3.xlsx" data-type="URL" data-id="https://pabli.it/wp-content/uploads/2021/01/Linee-guida-del-Pef-2021-Allegato-3.xlsx">Nell’Allegato 3</a> sono elencati i componenti e le variabili considerate nella stima dei fabbisogni standard del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani suddivisi per comuni.</p>



<p><a href="https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/.galleries/Documenti/Fiscalita-locale/Allegato-4.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">L’Allegato 4</a> invece riporta la nota di calcolo delle variabili relative alla dotazione impiantistica.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Informazioni utili ai comuni che hanno già approvato le tariffe relative al PEF Tari 2021.</h2>



<p>Infine è da tenere presente che anche gli enti locali che hanno approvato le tariffe Tari prima della pubblicazione delle linee guida hanno la possibilità di intervenire successivamente purché rispettino il termine di approvazione del bilancio di previsione (prorogato al 31 marzo 2021).</p>



<h5 class="wp-block-heading">Per saperne di più sul nostro servizio: <a href="https://pabli.it/settore/tributi/#129">clicca qui</a>.</h5>
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			</item>
		<item>
		<title>Il Fondo per la promozione della tariffazione puntuale</title>
		<link>https://pabli.it/legge-bilancio-2021-fondo-promozione-tariffazione-puntuale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mariasole Vadalà]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2021 12:16:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[legge di bilancio]]></category>
		<category><![CDATA[tari]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>I commi 767, 768 e 769 della Legge di Bilancio 2021 istituiscono in via sperimentale il Fondo per la promozione della tariffazione puntuale, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Come riportato dal comma 767 della <a href="https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/30/20G00202/sg" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Legge di Bilancio 2021 (L. 30 dicembre 2020, n. 178)</a> il Fondo per la promozione della tariffazione puntuale intende incentivare <strong>l’adozione di sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti</strong> conferiti dalle utenze domestiche al servizio pubblico nei comuni aventi la propria superficie in tutto o in parte compresa all&#8217;interno di una <strong>zona economica ambientale</strong> (Zea) di cui all&#8217;articolo 4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141. Ciascuna Zea è costituita dal territorio dei parchi nazionali.</p>



<p>Ai comuni che rientrano tra quelli indicati al comma 767 è erogato <strong>un contributo per la copertura fino al 50% </strong>dei costi sostenuti per l’acquisto delle infrastrutture tecniche e informatiche necessarie all’adozione di uno dei sistemi di misurazione puntuale (comma 768).</p>



<p>Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, <strong>entro 90 giorni dalla entrata in vigore della Legge di Bilancio 2021</strong> emetterà un decreto per stabilire le procedure di richiesta ed erogazione del Fondo per la promozione della tariffazione puntuale (comma 769).</p>



<p>Hai già letto cosa è cambiato per il settore tributi dopo l&#8217;approvazione della Legge di Bilancio 2021? Non ancora? Allora dai un&#8217;occhiata <a href="https://pabli.it/legge-bilancio-2021-tributi-enti-locali/">al nostro articolo</a>!</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Legge di Bilancio 2021: cosa cambia per il settore tributi degli enti locali?</title>
		<link>https://pabli.it/legge-bilancio-2021-tributi-enti-locali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mariasole Vadalà]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2021 07:32:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[canone unico patrimoniale]]></category>
		<category><![CDATA[imu]]></category>
		<category><![CDATA[legge di bilancio]]></category>
		<category><![CDATA[tari]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Analizziamo insieme le modifiche intervenute in ambito tributario con l'approvazione della Legge di Bilancio 2021.</p>
<p>L'articolo <a href="https://pabli.it/legge-bilancio-2021-tributi-enti-locali/">Legge di Bilancio 2021: cosa cambia per il settore tributi degli enti locali?</a> proviene da <a href="https://pabli.it">Pabli</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Dopo la Camera anche il Senato ha approvato la <a href="http://Analizziamo insieme le modifiche intervenute in ambito tributario con l’approvazione della Legge di Bilancio 2021." target="_blank" rel="noreferrer noopener">Legge di Bilancio 2021 (L. 30 dicembre 2020, n. 178)</a>, che è entrata in vigore il 1° gennaio 2021.</p>



<p>Analizziamo insieme le modifiche intervenute in ambito tributario che riguardano i comuni italiani. I commi che ci interessano sono i seguenti: 48 e 49, 559-601, 848, 1116-1119.</p>



<h2 class="wp-block-heading">I commi 48 e 49 dell&#8217;art.1 della Legge di Bilancio 2021 riducono Imu e Tari e istituiscono un Fondo di ristoro.</h2>



<p>A decorrere dall’anno 2021 per i soggetti non residenti in Italia, titolari di una pensione maturata in regime di convenzione internazionale con il nostro Stato, <strong>l’Imu si riduce della metà</strong>. Questo solo se l’unità immobiliare è unica e non è né locata né data in comodato d’uso.</p>



<p><strong>Anche la tassa dei rifiuti</strong>, per quegli stessi immobili, si riduce di due terzi (comma 48).</p>



<p>A partire dal 2021 viene istituito un <strong>apposito Fondo di ristoro</strong> di 12 milioni per compensare le minori entrate derivanti da queste misure (comma 49).</p>



<h2 class="wp-block-heading">I commi 599-601 dell&#8217;art.1 della Legge di Bilancio 2021 riguardano l&#8217;esenzione della prima rata Imu 2021 per turismo e spettacolo incrementando il ristoro per i comuni.</h2>



<p>Sono <strong>esentati dal pagamento della prima rata Imu 2021</strong> gli immobili in cui si svolgono specifiche attività connesse ai <strong>settori del turismo, della ricettività alberghiera e degli spettacoli</strong>, ovvero:</p>



<p>a) stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, stabilimenti termali;</p>



<p>b) alberghi, pensioni e relative pertinenze, agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed &amp; breakfast, residence e campeggi, purché i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate;</p>



<p>c) immobili in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell&#8217;ambito di eventi fieristici o manifestazioni;</p>



<p>d) discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate (comma 599).</p>



<p>Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2021 (dunque entro il 2 marzo 2021) viene incrementato di 79,1 milioni di euro la dotazione dell’apposito Fondo di ristoro istituito dall’art. 177 del Dl Rilancio (Dl 34/2020) e via via incrementato dai provvedimenti emergenziali successivi (comma 601). &nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>



<h2 class="wp-block-heading">Il comma 848 dell&#8217;art.1 della Legge di Bilancio 2021 modifica i criteri di applicazione del canone patrimoniale per le occupazioni permanenti con cavi e condutture.</h2>



<p>Con la Legge di Bilancio 2021 vengono modificate, sostituendo il comma 831 della L. 160/2019, anche le disposizioni relative al <strong>canone patrimoniale</strong> per le occupazioni permanenti con cavi e condutture per la <strong>fornitura di servizi di pubblica utilità</strong>, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete.</p>



<p>Il pagamento del canone è dovuto <strong>sia dal soggetto titolare dell’atto di concessione</strong> dell’occupazione del suolo pubblico <strong>sia dai soggetti che occupano il suolo pubblico</strong>, anche in via mediata, attraverso l’utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfetaria:</p>



<div class="wp-block-image"><figure class="aligncenter size-large"><img decoding="async" width="314" height="140" src="https://pabli.it/wp-content/uploads/2021/01/image.png" alt="" class="wp-image-231" srcset="https://pabli.it/wp-content/uploads/2021/01/image.png 314w, https://pabli.it/wp-content/uploads/2021/01/image-300x134.png 300w" sizes="(max-width: 314px) 100vw, 314px" /></figure></div>



<p>In ogni caso l’ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800.</p>



<p>Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell’anno precedente ed è inviato tramite autodichiarazione a mezzo pec al comune competente per territorio entro il 30 aprile di ogni anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente.</p>



<p>Il versamento del canone è effettuato in un’unica soluzione entro il 30 aprile di ogni anno attraverso la piattaforma PagoPa.</p>



<p><strong>Per le occupazioni del territorio provinciale e delle città metropolitane</strong>, il canone è determinato nella misura del 20% dell’importo risultante dall’applicazione della misura unitaria di tariffa, pari a euro 1,50, per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale.</p>



<h2 class="wp-block-heading">I commi 1116-1119 dell&#8217;art.1 della Legge di Bilancio 2021 spostano al 2021 l’esenzione Imu per gli immobili inagibili nei territori colpiti da eventi sismici nel 2012.</h2>



<p>Prorogata fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati coinvolti, comunque non oltre il 31 dicembre 2021, l’esenzione dall’Imu per i comuni lombardi e veneti interessati dai terremoti del maggio 2012, per quelli dell’Emilia-Romagna oggetto di proroga dello stato d’emergenza e quelli del Centro Italia, colpiti da eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016.</p>
<p>L'articolo <a href="https://pabli.it/legge-bilancio-2021-tributi-enti-locali/">Legge di Bilancio 2021: cosa cambia per il settore tributi degli enti locali?</a> proviene da <a href="https://pabli.it">Pabli</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Obblighi di trasparenza nella Delibera Arera 444/2019</title>
		<link>https://pabli.it/obblighi-trasparenza-delibera-arera-444/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mariasole Vadalà]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2020 11:36:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[arera]]></category>
		<category><![CDATA[tari]]></category>
		<category><![CDATA[trasparenza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.pabli.it/?p=243</guid>

					<description><![CDATA[<p>A partire dal 1° gennaio 2021 anche i Comuni sotto i 5.000 abitanti che gestiscono direttamente i rapporti con gli utenti devono rispettare gli obblighi imposti da Arera in materia di trasparenza (delibera n. 444/2019).</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p>L’anno 2020, per i motivi tristemente noti a tutti, è stato un anno veramente difficile da affrontare, per i privati cittadini, per le imprese e anche per gli enti locali.</p>



<p>Nello specifico <strong>l’ufficio tributi</strong> ha dovuto confrontarsi da una parte con l’adozione di <strong>misure a mitigazione delle conseguenze dell’epidemia</strong> (riduzioni, esenzioni per categoria di appartenenza, bonus sociali) dall’altra con tutti gli adempimenti previsti dalle varie evoluzioni normative, pensiamo all’<strong>introduzione della nuova Imu e del canone unico patrimoniale</strong>, alla varie proroghe previste per <strong>l’adozione di regolamenti e l’approvazione di aliquote e tariffe</strong>, alla<strong> predisposizione del piano economico finanziario</strong> per la gestione dei rifiuti da redigere secondo il nuovo metodo tariffario (MTR) di Arera, così come previsto dalla Delibera 443 del 31 ottobre 2019.</p>



<p>E proprio le<strong> disposizioni di Arera</strong> hanno forse costituito nel 2020 il più grande scoglio che i dipendenti dell’ufficio tributi hanno dovuto affrontare. <strong>Ricalcolo dei costi sostenuti</strong> nel 2018, <strong>richiesta dei dati ai gestori</strong> del servizio, che non sempre si sono dimostrati in grado di rispondere pienamente alle attese degli enti, estenuanti confronti per definire<strong> compiti del comune e dell’Ente territorialmente competente</strong>, ricerca di soggetti, interni o esterni all’ente, che potessero procedere con la <strong>validazione del PEF</strong> entro le scadenze stabilite dall’Autorità di regolazione.</p>



<p>Tutte difficoltà che, volenti o nolenti, con procedure completamente in linea con la normativa o a volte un po’ meno “ortodosse”, hanno visto la fine al 31 dicembre 2020, per poi riproporsi nuovamente in questi giorni nella <strong>predisposizione del PEF per l’anno 2021</strong> che, salvo ulteriori proroghe, dovrà essere approvato entro il 31 marzo.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Cosa prevede la delibera Arera 444/2019?</h2>



<p>In questo 2021 c’è <strong>un nuovo adempimento</strong> con cui i comuni al di sotto dei 5.000 abitanti si devono confrontare, sempre in ottemperanza a quanto stabilito da Arera, questa volta con la <strong>delibera 444 del 31 ottobre 2019</strong> in materia di trasparenza nel servizio di <strong>gestione dei rifiuti urbani e assimilati</strong>.</p>



<p>Tale deliberazione si riferisce al periodo di regolazione 1° aprile 2020 &#8211; 31 dicembre 2023, nell&#8217;ambito del procedimento avviato con la deliberazione 226/2018/R/RIF.</p>



<p>Il Testo integrato in tema di <strong>trasparenza nel servizio di gestione tributi (TITR)</strong>, <a href="https://www.arera.it/it/docs/19/444-19.htm">allegato alla sopracitata delibera</a>, riporta infatti una serie di obblighi che gli enti sotto i 5.000 abitanti, a partire dal 1° gennaio 2021, (per quelli sopra i 5.000 la scadenza era stata prevista al 30 aprile 2020, poi prorogata al 31 luglio) devono rispettare per garantire la massima trasparenza nei rapporti con i contribuenti.</p>



<p>Attraverso il documento l’Autorità di regolazione fornisce <strong>un elenco puntuale di tutti gli elementi informativi minimi </strong>che devono essere resi disponibili a tutte le utenze tenute al pagamento della TARI attraverso il sito internet istituzionale e tramite i documenti di riscossione (avviso di pagamento o fattura).</p>



<p>Vediamo quindi come ogni comune debba procedere con la pubblicazione, <strong>in una apposita sezione del proprio sito istituzionale</strong>, di tutte le informazioni riguardanti la gestione delle attività di propria competenza riferibili al servizio rifiuti, e in particolare:</p>



<ul class="wp-block-list"><li>i recapiti telefonici e-mail dei gestori del servizio;</li><li>i dati riguardanti le modalità di raccolta;</li><li>le percentuali di differenziazione dei rifiuti;</li><li>la carta di qualità del servizio;</li><li>i riferimenti a regolamenti, delibere tariffarie e modelli per la gestione di segnalazioni e reclami.</li></ul>



<p>Sicuramente le attività da portare a termine per il rispetto di quest’obbligo sono meno gravose e impegnative di quelle necessarie alla predisposizione del PEF, ma ovviamente non possono essere sottovalutate, in quanto è previsto che l’Autorità di regolazione possa irrogare <strong>sanzioni amministrative pecuniarie</strong> (non inferiori nel minimo a Euro 2.500) in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio.</p>
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