Si richiama l’art. 193, comma 3 del TUEL: “Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, entro venti giorni dall’ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall’articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all’adozione della deliberazione consiliare.” Al successivo comma 4 del medesimo articolo è previsto: “Nel caso in cui vi è stata l’acquisizione di beni e servizi in violazione dell’obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell’articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l’amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni”.
Si richiama inoltre il D.lgs. n. 36/2023, all’art. 140, comma 4 per quanto concerne gli adempimenti da parte del RUP.
I limiti temporali da rispettare riguardano i dieci giorni in capo al RUP e i venti e trenta giorni di cui all’art. 193, comma 3 del TUEL, se questi non vengono rispettati bisogna procedere con il riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 comma 1 lettera e) Tuel. In questo caso il riconoscimento del debito potrà avvenire solo nei termini della dimostrata utilità ed arricchimento per l’ente, che non comprende l’utile di impresa (Cfr. Corte dei conti, Sez. Lombardia, del. n. 380/2014; Corte dei conti, Sez. Emilia-Romagna, del. n. 32/2011).
Sull’argomento si sono espresse diverse sezioni regionali della Corte dei conti, vi citiamo la delibera n. 60/2019 sezione Puglia, la delibera n. 121/2019 e n. 79/2024 sezione Sicilia, la delibera n. 5/2020 sezione Basilicata.