Il Fondo Garanzia Debiti Commerciali è previsto dalla L. 145/2018, art. 1, commi da 858 a 872.
Con delibera di Giunta Comunale entro il 28 febbraio di ogni anno l’Ente deve verificare se è tenuto all’accantonamento a bilancio del fondo garanzia debiti commerciali. L’accantonamento è previsto al mancato rispetto di uno o più dei seguenti parametri:
- stock del debito al 31.12 n+1 si è ridotto del 10% rispetto a quello al 31.12. n OPPURE le fatture scadute non pagate al 31.12 n+1 sono di importo inferiore al 5% dell’importo complessivo delle fatture ricevute;
- ritardi dei pagamenti inferiori a 30 giorni (indice con segno (-).
Come si calcola il Fondo Garanzia Crediti Commerciali?
Il fondo si calcola nel seguente modo:
a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell’esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell’esercizio precedente;
b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell’esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell’esercizio precedente;
c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell’esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell’esercizio precedente;
d) all’1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell’esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell’esercizio precedente.
Il fondo va adeguato in corso d’anno a seguito delle variazioni di bilancio riguardanti gli stanziamenti di spesa oggetto dei calcoli di cui sopra e non riguarda gli stanziamenti di spesa finanziati da entrate con vincolo di destinazione.
A fine anno il Fondo Garanzia Crediti Commerciali andrà collocato nelle quote accantonate dell’avanzo di amministrazione e potrà essere liberato l’anno successivo al rispetto dei parametri.