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La relazione di fine mandato: entro aprile per gli enti alle urne nell’autunno 2021

In base a quanto deciso dalla Corte, con la sentenza n. 5 del 2021, possiamo affermare che per gli enti alle elezioni nell’autunno 2021 la scadenza per la redazione e la sottoscrizione della relazione di fine mandato è fissata al 6 aprile, mentre al 19 aprile per i comuni che hanno avuto il ballottaggio.

Mariasole Vadalà

23 Marzo 2021

Sono molte le incertezze sui tempi di redazione della relazione di fine mandato che interessa i 1.298 Comuni chiamati alle prossime consultazioni elettorali. Come già deciso con il Dl 26/2020 per l’anno 2020, anche quest’anno le elezioni sono state rinviate in autunno causa emergenza sanitaria. Ciò che più preoccupa i sindaci e il personale degli enti è conoscere le effettive tempistiche per la redazione, il controllo e la pubblicazione della relazione.

Ha provato a fare luce sulla questione la sentenza n. 5/2021 della Corte dei conti – Sezioni riunite che ha sottolineato l’importanza di distinguere tra la data delle nuove elezioni e quella relativa alla scadenza del mandato. Riferendosi ad un caso del 2020, ha indicato che per la redazione del testo occorre calcolare a ritroso i 60 giorni partendo dalla data di fine mandato. Con l’occasione la Corte ha definito un errore scusabile il mancato rispetto del termine ordinario in caso di slittamento delle elezioni.

Come ci ricorda la Corte dei conti – Sezione autonomie con la deliberazione n. 15/2016, il mandato del sindaco o del presidente ha inizio con la proclamazione degli eletti, bisogna dunque calcolare cinque anni da quella data. Tali organi appena proclamati hanno il potere di compiere atti ed assumere provvedimenti, senza bisogno di attendere alcuna legittimazione successiva da parte del Consiglio.

La scadenza per la relazione di fine mandato è fissata dunque al 6 aprile per gli enti interessati alle elezioni amministrative di settembre/ottobre 2021, mentre al 19 aprile per i comuni che hanno avuto il ballottaggio.

Le finalità del documento

La relazione di fine mandato consente all’ente di garantire una continuità tra il prima e il dopo. Inoltre permette di mettere in evidenza l’efficacia della gestione amministrativa e di conoscere i risultati della consiliatura uscente. Infine di rispettare l’unità economica e giuridica e il principio di trasparenza per le decisioni di entrata e di spesa.

Il modello da utilizzare

Il documento deve essere redatto utilizzando il modello approvato con il decreto interministeriale del 26 aprile 2013. Dunque va differenziato fra province, comuni con popolazione inferiore e superiore a cinquemila abitanti.

  • L’allegato A è relativo allo schema tipo di relazione che i presidenti delle province sottoscrivono al termine del mandato effettivo.
  • L’allegato B è relativo allo schema tipo di relazione che i sindaci dei comuni con popolazione superiore o uguale a 5mila abitanti sottoscrivono al termine del mandato effettivo.
  • L’allegato C è relativo allo schema tipo di relazione che i sindaci dei comuni con popolazione inferiore a 5mila abitanti sottoscrivono al termine del mandato effettivo.

Il contenuto – Parte prima

Nella prima parte della relazione sono riportate una serie di informazioni generiche, utili a fornire un quadro di riferimento dell’ente. In particolare devono essere indicate:

  • la popolazione residente;
  • la struttura politica e organizzativa;
  • la condizione giuridica e finanziaria;
  • il contesto interno ed esterno all’ente;
  • le criticità riscontrate e le soluzioni apportate nel periodo di mandato per i settori e servizi in cui si è operato.

Il contenuto – Parte seconda

In questa sezione ci si concentra sull’analisi dell’attività normativa e tributaria attuata dall’amministrazione uscente nel corso del mandato. Vengono inoltre verificati il sistema e gli esiti dei controlli interni volti a valutare l’efficacia delle azioni prodotte in campo organizzativo, dei lavori pubblici e della gestione territoriale, dell’istruzione, del sociale, del turismo e del ciclo dei rifiuti. In paragrafi ad hoc si è chiamati a descrivere la valutazione delle performance, il controllo strategico e il controllo sulle società partecipate e controllate.

Il contenuto – Parte terza

Qui il focus è posto sulla situazione economico-finanziaria dell’ente. È richiesta una sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell’ente, una verifica degli equilibri in parte corrente e in conto capitale, sulla gestione di cassa e sul risultato di amministrazione. I residui attivi e passivi sono presi in considerazione al fine di misurare la capacità dell’ente di smaltimento dei crediti e debiti. Da segnalare anche i dati sull’indebitamento e sui debiti fuori bilancio.

Il contenuto – Parte quarta

Qui sono riepilogati i rilievi degli organismi esterni di controllo: della Corte dei conti e dell’organo di revisione. Infine viene chiesto di descrivere le azioni intraprese per contenere la spesa.

Il contenuto – Parte quinta

L’ultima parte accoglie le informazioni riguardanti tutti gli organismi controllati.

Chi redige la relazione di fine mandato

Il documento deve essere redatto dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale affinché il sindaco o il presidente della provincia abbia il tempo per sottoscriverlo entro il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato elettorale.

In caso di scioglimento dell’organo consiliare, la firma della relazione, in quanto resoconto politico-amministrativo, non è demandabile al commissario nominato (deliberazione 82/2020 Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria).

I termini da rispettare

In seguito alla sottoscrizione da parte del sindaco o del presidente della provincia uscente è necessario e doveroso rispettare i seguenti termini. Entro:

  • 15 giorni dalla sottoscrizione, la relazione deve essere certificata dall’organo di revisione dell’ente locale. Egli deve attestare la veridicità dei dati indicati nella relazione e la loro corrispondenza con i documenti contabili e di programmazione finanziaria dell’ente;
  • i 3 giorni successivi, il sindaco (o il presidente della provincia) deve trasmettere relazione e certificazione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
  • i 7 giorni successivi alla certificazione la relazione deve essere pubblicata sul sito istituzionale dell’ente. Qui deve essere indicata la data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Secondo i giudici contabili la mancata pubblicazione impedisce alla relazione di assolvere alla finalità di legge di garantire l’esercizio effettivo del controllo democratico del cittadino.

Le sanzioni previste

La mancata redazione nei termini di legge della relazione di fine mandato è sanzionata con il dimezzamento, per i tre mesi successivi, delle indennità del sindaco. La decurtazione si estende, nel caso di mancata predisposizione della relazione, al responsabile finanziario o al segretario generale che non l’hanno redatta.

Il sindaco è tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell’ente.

Dove pubblicare la relazione di fine mandato?

Dato che la normativa non indica dove la relazione debba essere pubblicata si ritiene opportuno inserirla all’interno del sito istituzionale seguendo il percorso: sezione Amministrazione trasparente – sottosezione Organizzazione -Organi di indirizzo politico-amministrativo. Si consiglia inoltre per dare maggiore visibilità al documento di inserire un link anche nella homepage del sito.

Mariasole Vadalà

23 Marzo 2021

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