Un emendamento approvato il 31 marzo 2021 in commissione Affari costituzionali al Senato al decreto sul rinvio delle elezioni (Dl 25/2021) cambia le sorti della relazione di fine mandato per quest’anno.
Ricordiamo che la relazione di fine mandato va presentata entro 60 giorni dalla scadenza del mandato. Sebbene le elezioni amministrative di 1.298 Comuni siano state rimandate ad ottobre 2021, il rinvio non modifica la durata ordinaria del mandato.
Di seguito ricordiamo le altre tempistiche.
- La relazione deve essere certificata dall’organo di revisione dell’ente locale entro 15 giorni dalla sottoscrizione. Egli deve attestare la veridicità dei dati indicati nella relazione e la loro corrispondenza con i documenti contabili e di programmazione finanziaria dell’ente.
- Il sindaco (o il presidente della provincia) deve trasmettere relazione e certificazione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti entro i 3 giorni successivi.
- La relazione deve essere pubblicata sul sito istituzionale dell’ente entro i 7 giorni successivi alla certificazione.
L’articolo 4 comma 6 del Dlgs 149/2011 prevede in caso di ritardo nella relazione il dimezzamento per tre mesi dell’indennità del sindaco e dei compensi del responsabile finanziario e del segretario.
Un problema simile si era già presentato lo scorso anno. La sentenza n. 5/2021 della Corte dei conti Sezioni riunite in sede giurisdizionale – abbiamo approfondito l’argomento il 23 marzo 2021 – aveva considerato un errore scusabile la mancata presentazione nei termini, pronunciandosi però solo sul 2020.
A chiarire la situazione su quest’anno arriva l’emendamento al Dl 25/2021 in cui si legge:
Per l’anno 2021, non trova applicazione il comma 6 dell’articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.
La relazione di fine mandato è dunque da fare ma il ritardo rispetto al mandato ordinario non è sanzionato nel 2021.