L’ente locale funge da capofila e deve aggregare i numeri del proprio bilancio con quelli dei bilanci delle società controllate o partecipate. L’obiettivo è quello di avere una rappresentazione globale del patrimonio del Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) per redigere un corretto bilancio consolidato. La definizione del GAP rimanda immediatamente alla nozione di controllo di diritto, di fatto e contrattuale che a quella di partecipazione, diretta o indiretta che sia.
Abbiamo già approfondito il tema nelle scorse settimane nell’articolo Bilancio consolidato enti locali 2021: scadenze, sanzioni e modalità di redazione, ma riteniamo sia interessante e utile rivedere questo argomento nel dettaglio.
Chi sono i componenti del GAP?
- Gli organismi strumentali e gli enti strumentali, controllati o partecipati dell’amministrazione pubblica capogruppo;
- Le società, controllate o partecipate intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l’amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione.
Ai fini dell’inclusione nel gruppo amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica né la differente natura dell’attività svolta dall’ente strumentale o dalla società.
Bilancio consolidato e GAP: chi rientra nel gruppo di consolidamento e nell’area di consolidamento?
Per una corretta predisposizione del bilancio consolidato è necessario distinguere gli enti e le società da gruppo di consolidamento e area di consolidamento. Non rientrano nell’area di consolidamento i soggetti che presentano bilanci irrilevanti o di cui è impossibile reperire informazioni e dati. Per irrilevanti si considerano i bilanci con un’incidenza inferiore al 3% rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria dell’ente capogruppo, nelle seguenti voci economico-patrimoniali:
- totale attivo;
- patrimonio netto
- totale ricavi caratteristici.
Dall’area di consolidamento devono essere escluse anche le quote di partecipazione inferiori all’1% del capitale della società partecipata, ad eccezione delle società o enti totalmente partecipati, delle società in house e degli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo.
In caso di un insieme di enti e di società singolarmente considerate irrilevanti, quindi con incidenza inferiore all’3%, al fine di evitare che l’esclusione di tante realtà individualmente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo, la sommatoria delle percentuali di tutte le società, considerate irrilevanti, di dette poste di bilancio deve presentare per ciascuno dei parametri sopra indicati un’incidenza inferiore al 10% rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria dell’ente capogruppo. Se queste sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10%, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza a una incidenza inferiore al 10%.
I dati di riferimento per confrontare le percentuali di incidenza sono quelle riferite all’anno T-1 rispetto a quello di riferimento del bilancio consolidato. Ovviamente il consolidamento avviene con i dati degli enti all’anno T.