Entro il 30 settembre 2021 gli enti locali sopra i 5.000 abitanti saranno chiamati a redigere il bilancio consolidato 2020.
In questo articolo riportiamo una serie di importanti spunti per agevolarti e supportarti.
- Solo se tutti e tre i parametri risultano inferiori a quelli rappresentati dalle soglie di irrilevanza con incidenza del 3% è possibile escludere le società che – pur facendo parte del GAP – non sono da comprendere nel perimetro di consolidamento.
- Nel perimetro di consolidamento vanno inclusi gli enti e le società partecipanti titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del GAP.
- In caso di società miste bisogna verificare che l’ente disponga di almeno il 20% dei voti esercitabili in assemblea oppure del 10% se trattasi di società quotata.
- È necessario uniformare i bilanci da consolidare anche dal punto di vista formale, non solo da quello temporale e sostanziale.
- Per rispettare l’uniformità temporale tutti i bilanci devono riferirsi alla stessa data di chiusura e quest’ultima deve coincidere con quella di chiusura dell’esercizio del bilancio della capogruppo. Se si verifica una mancata coincidenza temporale sarà doveroso dare evidenza delle rettifiche effettuate per uniformare i dati economico-patrimoniali.
- L’uniformità sostanziale va illustrata nella nota integrativa, all’interno di questo documento vanno spiegate le varie differenze per una rappresentazione veritiera e corretta e nel caso in cui si scelga di mantenere valori e criteri approvati in ciascun bilancio da consolidare.
- L’operazione di circolarizzazione delle poste contabili tra capogruppo e società partecipate incluse nel consolidamento va effettuata compiutamente, anche per i valori riferiti ai rapporti tra i singoli organismi consolidati.
- Sono da mettere in evidenza e da contabilizzare le eventuali differenze tra i dati dei soggetti consolidati, vanno inoltre specificate le modalità tecnico-contabili utilizzate per riallineare le differenze riscontrate in merito alle partite reciproche.
- È obbligatorio rilevare le rettifiche per i dividendi erogati all’ente capogruppo dalle società partecipate facenti parte del consolidamento.
- Quando si rilevano le rettifiche tra costi e ricavi e crediti commerciali infragruppo, l’Iva indetraibile per la capogruppo non dovrà essere elisa, ma rimanere contabilizzata nel conto economico consolidato.
- Devono essere stornate le eventuali registrazioni contabili effettuate nel rendiconto dell’ente, relative a rivalutazioni di partecipazioni di società facenti parte del perimetro, in quanto risultano incompatibili con la ratio stessa del consolidato.
- L’elisione relativa alle poste contabili del patrimonio netto deve riferirsi al bilancio consolidato del gruppo intermedio, nel caso di consolidamento del gruppo intermedio.
- Le quote di terzi devono essere calcolate sui bilanci post rettifiche e non su quelli di partenza nel caso di applicazione del consolidamento integrale che richiede, per l’appunto, che nel bilancio consolidato sia rappresentata la quota di pertinenza di terzi (sia nello stato patrimoniale che nel conto economico).
- La relazione sulla gestione del consolidato dovrebbe contenere il riscontro dei risultati raggiunti dalle partecipate rispetto agli obiettivi individuati nel Documento Unico di Programmazione.
Per la stesura di questo articolo abbiamo preso spunto dalle interessanti riflessioni del Presidente di Ancrel, Marco Castellani, apparse su NT+ nell’articolo dal titolo “I controlli sul bilancio consolidato nell’anno del Covid-19, le novità in tema di organismi partecipati” del 23 luglio 2021.