Principio contabili applicato alla programmazione (Allegato 4/1 D.Lgs. 118/2011)
Punto 9.3.1 Il processo di bilancio degli enti locali
Il processo di bilancio degli enti locali diversi da quelli considerati nei paragrafi successivi (9.3.2 – 9.3.4 – circoscrizioni e piccoli comuni) è avviato entro il 15 settembre di ciascun esercizio con l’invio ai responsabili dei servizi:
- dell’atto di indirizzo per la predisposizione delle previsioni di bilancio, elaborato in coerenza con le linee strategiche ed operative del DUP (anche se non ancora approvato dal Consiglio) e tenuto conto dello scenario economico generale e del quadro normativo di riferimento vigente, predisposto dall’organo esecutivo con l’assistenza del Segretario comunale e/o del Direttore Generale ove previsto;
- dello schema del bilancio di previsione a legislazione vigente e ad amministrazione invariata (cd. bilancio tecnico) predisposto dal responsabile del servizio finanziario.
Il cosiddetto bilancio tecnico è costituito da:
- i prospetti del bilancio riguardanti le previsioni delle entrate e delle spese riferiti almeno al triennio successivo, il prospetto degli equilibri e almeno gli allegati relativi al fondo pluriennale vincolato e al fondo crediti di dubbia esigibilità, per la cui definitiva elaborazione è richiesta la collaborazione dei responsabili dei servizi;
- l’elenco dei capitoli distinti per centri di responsabilità riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio di previsione destinato ad essere successivamente inserito, con gli obiettivi generali di primo livello, nel piano esecutivo di gestione (PEG). Il responsabile del servizio finanziario valuta se articolare l’elenco dei capitoli anche per assessorati;
- i dati contabili della nota di aggiornamento al DUP, se risulta la necessità di integrare o modificare il DUP.
Il responsabile del servizio finanziario predispone il bilancio tecnico e lo trasmette ai responsabili dei servizi dell’ente con la richiesta di proporre le previsioni di bilancio di rispettiva competenza ai sensi dell’articolo 153, comma 4, del TUEL, anche in assenza degli atti di indirizzo dell’organo esecutivo.
Se nel corso dell’elaborazione del bilancio tecnico emergono squilibri di bilancio, il responsabile del servizio finanziario ne dà immediatamente notizia all’organo esecutivo, al Segretario comunale e al Direttore generale ove previsto, con la richiesta di individuare gli interventi da inserire nella nota di aggiornamento al DUP e nel bilancio di previsione per compensare gli squilibri, attraverso maggiori entrate e/o minori spese.
Quando avviare il bilancio tecnico degli enti locali?
Le tappe:
- 01/09 indirizzi da parte della Giunta o comunicazione agli uffici
- 15/09 invio ai responsabili atto di indirizzo e bilancio tecnico
- 05/10 riscontro dei responsabili al servizio finanziario
- 20/10 verifica e versione finale del bilancio tecnico da trasmettere alla Giunta Comunale
- 15/11 predisposizione schema bilancio di previsione da parte dell’organo esecutivo
- 30/11 parere Revisore
- 31/12 approvazione da parte del Consiglio Comunale
Le tappe per i comuni di piccole dimensioni:
- 01/09 indirizzi da parte della Giunta o comunicazione agli uffici
- 30/09 presentazione bilancio tecnico da parte del Responsabile Finanziario
- 15/10 definizione delle previsioni di bilancio da parte dell’organo esecutivo
- 20/10 verifica e versione finale del bilancio tecnico da trasmettere alla Giunta Comunale
- 15/11 predisposizione schema bilancio di previsione da parte dell’organo esecutivo
- 30/11 parere Revisore
- 31/12 approvazione da parte del Consiglio Comunale
Si segnala l’esempio 2 del principio contabile applicato concernente la programmazione (Allegato n. 4/1 al D.lgs. 118/2011).