Pabli > Blog > Finanziario

La contabilità semplificata per i piccoli comuni: cosa cambia dal 2020

La contabilità semplificata può sostituire la contabilità economico-patrimoniale per i piccoli comuni. Tutte le novità del Decreto Mef del 10 novembre 2020.

Mariasole Vadalà

16 Febbraio 2021

Il Decreto Mef del 10 novembre 2020 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 25 novembre 2020 – abroga e sostituisce il Decreto Mef del 11 novembre 2019 «Modalità semplificate di redazione della situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019 degli enti che rinviano la contabilità economico-patrimoniale con riferimento all’esercizio 2019».

La contabilità economico-patrimoniale (ne abbiamo parlato qui) permette alle amministrazioni pubbliche di acquisire e impiegare le scarse risorse a disposizione degli enti secondo criteri di economicità.

La difficile adozione della contabilità economico-patrimoniale integrata secondo il principio applicato 4/3 allegato al Dlgs 118/11 e s.m.i. per i comuni sotto i 5mila abitanti ha portato ad individuare un sistema semplificato alla stregua di quanto già fatto per il Dup e per la programmazione.

La contabilità economico-patrimoniale per i piccoli comuni viene sostituita con l’elaborazione della situazione patrimoniale al 31 dicembre dell’anno precedente da allegare al rendiconto. Tale sistema semplificato serve a snellire i già numerosi adempimenti che gravano sugli enti di piccole dimensioni.

L’allegato A al Decreto Mef del 10 novembre 2020 definisce nello specifico le nuove modalità semplificate per redigere la situazione patrimoniale da allegare al rendiconto, secondo lo schema di cui all’allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

I comuni sotto i 5mila abitanti possono scegliere dunque di esonerarsi dal tenere la contabilità economico-patrimoniale anche in occasione dell’approvazione del rendiconto 2020 prevista per il 30 aprile 2021 (salvo proroghe).

Il Decreto del 10 novembre 2020 «Modalità semplificate di redazione della situazione patrimoniale degli enti che rinviano la contabilità economico-patrimoniale» ha dunque sancito la piena e definitiva entrata a regime del provvedimento e ha apportato alcune modifiche e chiarimenti.

Quali dati devono utilizzare i comuni che si avvalgono della contabilità semplificata?

In attuazione dell’art. 232, comma 2, del TUEL, gli enti sotto 5mila abitanti che si avvalgono della facoltà di non tenere la contabilità economico-patrimoniale allegano al rendiconto la propria situazione patrimoniale elaborata utilizzando i dati:

  • dell’inventario aggiornato all’anno a cui si riferisce il rendiconto (per determinare le voci della situazione patrimoniale indicate al paragrafo 2);
  • del rendiconto (per le voci indicate al paragrafo 3);
  • dell’ultimo conto del patrimonio approvato o dell’ultima situazione patrimoniale approvata (per le voci al paragrafo 4);
  • extra-contabili (per le voci della situazione patrimoniale al paragrafo 5 e per alcune voci delle disponibilità liquide).

In un primo momento questi dati vengono utilizzati dagli enti per procedere all’elaborazione del modulo patrimoniale del piano dei conti integrato come da allegato 6/3 Dlgs n. 118/2011 inserendo gli importi che riguardano le attività e le passività dell’ente.

Successivamente le voci del piano dei conti patrimoniale sono aggregate sulla base del raccordo individuato dal medesimo allegato che individua le relazioni tra i codici del piano dei conti patrimoniale e le voci dello Stato patrimoniale.

Quali novità ha apportato il Decreto del 10 novembre 2020?

Anche nel prospetto semplificato si sono volute integrare alcune novità che caratterizzano l’elaborazione dei prospetti di contabilità economico-patrimoniale armonizzata per l’anno 2020. In particolare sembra doveroso citare la maggiore chiarezza nella definizione e quantificazione del fondo relativo alle riserve per permessi da costruire al fine di evitare la duplicazione con le riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali.

Importante anche la precisazione che il fondo di dotazione negativo determinato dall’elevata incidenza dei beni demaniali e patrimoniali indisponibili e dei beni culturali non rappresenta una criticità e pertanto non richiede iniziative dirette a fronteggiare la situazione.

Nell’allegato A è stato inoltre chiarito l’obbligo per l’ente di trasmettere alla Bdap la delibera di giunta concernente la decisione di avvalersi della facoltà di non tenere la contabilità economico-patrimoniale.

Il Decreto del 10 novembre 2020 include anche le semplificazioni riconosciute da Arconet con la Faq n. 36 del 14 febbraio 2020 secondo cui i piccoli comuni non sono tenuti a trasmettere i seguenti documenti:

  • il conto economico;
  • l’allegato h) concernente i costi per missione;
  • i moduli economici e patrimoniali del piano dei conti integrato.

Non essendo previsto l’invio dei documenti sopracitati alla Bdap, non è neppure necessario allegarli alla deliberazione che approva il rendiconto di esercizio.

Scarica gratuitamente la bozza di delibera di giunta, per la redazione della contabilità economico-patrimoniale in forma semplificata, preparata dalla nostra società.

Mariasole Vadalà

16 Febbraio 2021

Come
possiamo
supportarti?