Il comma 660, dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2026, è previsto quanto segue:
Al paragrafo 5.4.9 dell’allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono aggiunti, in fine, i seguenti capoversi: «Ferme restando le procedure previste dall’articolo 50 del decreto legislativo n. 36 del 2023 per i contratti sotto soglia, al fine di favorirne la tempestiva realizzazione, al termine dell’esercizio, le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato per il finanziamento di spese non ancora impegnate per la realizzazione di investimenti sono interamente conservate nel fondo pluriennale vincolato determinato in sede di rendiconto, a condizione che siano verificate entrambe le seguenti condizioni:
a) sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell’intera spesa di investimento;
b) è stata completata la verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica e formalmente affidata la progettazione esecutiva.
Nell’esercizio successivo in assenza di aggiudicazione delle procedure di affidamento dell’opera, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell’intervento in conto capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo».
Prima di questo intervento normativo le spese non giuridicamente perfezionate entro fine anno, inerenti agli affidamenti per opere inferiori ai 150.000,00 €, erano destinate a confluire in avanzo.


