Con la deliberazione n. 123/2021 la Sezione regionale di controllo per il Piemonte ha accertato alcune criticità in merito al rendiconto dell’esercizio 2019 di un comune piemontese. In particolare – facendo riferimento alla relazione trasmessa dall’organo di revisione ai sensi dell’art. 1, comma 166 della 23 dicembre 2005, n. 266 – ha rilevato:
- l’errata applicazione del principio contabile 4/2, allegato al D.Lgs. n. 118/2011 nella determinazione del fondo per l’indennità di fine mandato e il relativo mancato accantonamento nel rendiconto 2019;
- il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel rendiconto 2019 non adeguatamente stimato;
- il mancato rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 adottato per dare attuazione alla direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
La Sezione ha sottolineato l’importanza di tenere una corretta contabilità e precisa compilazione dei documenti di bilancio e di controllo al fine di consentire agli utilizzatori di fare affidamento sugli stessi e per permettere di ricostruire la situazione dell’ente in modo più rispondente possibile alla realtà. La Sezione ha richiesto al comune in questione di provvedere all’esatta quantificazione del FCDE, verificando la congruità dell’accantonamento nel rendiconto 2020.
In assenza, l’ente dovrà provvedere a rideterminare il FCDE, in conformità al principio contabile 4/2, allegato al D.Lgs. n. 118/2011 mediante conseguente rettifica del risultato di amministrazione di cui all’allegato 10, lett. a del D.Lgs. n. 118 del 2011 e della quota accantonata di lettera B.
Le spese per l’indennità di fine mandato
L’aspetto più interessante dell’intera vicenda riguarda le spese per l’indennità di fine mandato. Nella delibera n. 123/2021/SRCPIE/PRSE viene infatti rimarcato che costituiscono una spesa potenziale dell’ente e come previsto dal principio contabile (punto 5.2 lettera i) dell’allegato 4/2 al Dlgs 118/2011:
si ritiene opportuno prevedere tra le spese del bilancio di previsione, un apposito accantonamento, denominato “fondo spese per indennità di fine mandato del…”. Su tale capitolo non è possibile impegnare e pagare e, a fine esercizio, l’economia di bilancio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabile.
In sede di predisposizione del bilancio di previsione, l’ente deve accantonare annualmente un importo pari ad un’indennità mensile del sindaco, all’interno della missione 20, programma 3 ‘Altri fondi’, titolo 1. Quando si dovrà procedere con la sua liquidazione, al termine del mandato, sarà necessario deliberare una variazione di bilancio di importo complessivo pari alle quote di avanzo, procedendo con apposito stanziamento al titolo 1 di spesa, missione 1, programma 1.
La Sezione ha dunque rilevato che l’ente in questione non si è conformato a quanto stabilito dal punto 5.2 del principio contabile applicato, in quanto il fondo avrebbe dovuto essere previsto in sede di approvazione del bilancio di previsione e, successivamente, in sede di rendiconto confluire nella quota accantonata del risultato di amministrazione 2019. Detto accantonamento, se correttamente inserito nella parte accantonata della composizione del risultato di amministrazione, avrebbe determinato un risultato libero inferiore rispetto a quello accertato con l’approvazione del rendiconto 2019.
Ne consegue la non corretta determinazione del risultato di amministrazione dell’esercizio 2019 di cui all’allegato 10, lett. a, del d.lgs. n. 118/2011, Riga E che emerge dopo aver detratto gli altri fondi (distinti in accantonati-Riga B, vincolati-Riga C, destinati-Riga D), nonché la non corretta determinazione dei fondi accantonati di cui alla riga B.