Il comma 2 dell’art. 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 stabilisce che:
le Regioni e gli enti locali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 adottano la contabilità finanziaria cui affiancano, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale.
L’introduzione nel sistema contabile pubblico di criteri di rilevazione a base economico-patrimoniale, integrati alla contabilità a base finanziaria, si è realizzata a partire dal 2016. Tale cambiamento deriva da un nuovo approccio al management pubblico e al ruolo dell’ente locale all’interno della nostra società.
In particolare è dovuto a:
- separazione tra responsabilità politica e responsabilità amministrativa;
- riduzione dell’intervento dello Stato in ambito economico;
- diffusione di una cultura manageriale anche nel settore pubblico spiccatamente orientata alle logiche privatistiche.
L’introduzione della contabilità economico-patrimoniale dà conto in modo chiaro e trasparente alla collettività della situazione finanziaria, economica e patrimoniale al termine di ogni periodo amministrativo.
Quali vantaggi ha la contabilità economico-patrimoniale?
Il sistema contabile principale così composto consente di rilevare i costi/oneri e i ricavi/proventi derivanti dalle transazioni poste in essere dall’ente al fine di:
- predisporre il conto economico per rappresentare le utilità economiche acquisite ed impiegate nel corso dell’esercizio, anche se non direttamente misurate dai relativi movimenti finanziari;
- alimentare il processo di programmazione;
- consentire la predisposizione dello Stato Patrimoniale (in particolare rilevando le variazioni del patrimonio dell’ente che costituiscono un indicatore dei risultati della gestione);
- permettere l’elaborazione del bilancio consolidato di ciascuna amministrazione pubblica con i propri enti e organismi strumentali, aziende e società;
- favorire le operazioni di consolidamento dei conti;
- predisporre la base informativa necessaria per la determinazione analitica dei costi;
- consentire la verifica nel corso dell’esercizio della situazione patrimoniale ed economica dell’ente e del processo di provvista e di impiego delle risorse;
- conseguire le altre finalità previste dalla legge;
- consentire ai vari portatori d’interesse di acquisire ulteriori informazioni concernenti la gestione delle singole amministrazioni pubbliche.
L’orientamento al risultato garantisce l’attendibilità del dato, che non è più derivato dal prospetto di conciliazione ma è rilevato contestualmente in funzione delle variazioni economiche-patrimoniali. Inoltre assicura una maggiore completezza delle informazioni, che hanno diverse ripercussioni politico sociali. Nello specifico maggiore responsabilizzazione:
- dell’organo di indirizzo politico nei confronti della collettività;
- dell’organo esecutivo nei confronti dell’organo di indirizzo per l’attuazione delle politiche;
- dei centri di responsabilità della gestione in relazione agli obiettivi e alle risorse assegnate.
La contabilità economico-patrimoniale è un’opportunità per prendere delle decisioni, per gestire e per render conto sia internamente che esternamente all’ente delle risorse a sua disposizione.