Si richiama quanto previsto dal punto 3.11 del principio contabile allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011 e smi.
L’obbligazione per i permessi di costruire è articolata in due quote.
- La prima (oneri di urbanizzazione) è immediatamente esigibile, ed è collegata al rilascio del permesso al soggetto richiedente, salva la possibilità di rateizzazione (eventualmente garantita da fidejussione),
- la seconda (costo di costruzione) è esigibile nel corso dell’opera ed, in ogni caso, entro 60 giorni dalla conclusione dell’opera.
- Pertanto, la prima quota è accertata e imputata nell’esercizio in cui avviene il rilascio del permesso, la seconda è accertata a seguito della comunicazione di avvio lavori e imputata all’esercizio in cui, in ragione delle modalità stabilite dall’ente, viene a scadenza la relativa quota.
L’ufficio urbanistica è quindi chiamato a redigere una determina di accertamento, specie in caso di rateizzazione.
Per quanto riguarda le opere a scomputo
Le entrate concernenti i permessi di costruire destinati al finanziamento delle opere a scomputo di cui al comma 2 dell’art. 16 del DPR. 380/2001, sono accertate nell’esercizio in cui avviene il rilascio del permesso e imputate all’esercizio in cui la convenzione e gli accordi prevedono la consegna e il collaudo delle opere. Anche la spesa per le opere a scomputo è registrata nell’esercizio in cui nasce l’obbligazione giuridica, ovvero nell’esercizio del rilascio del permesso e in cui sono formalizzati gli accordi e/o convenzioni che prevedono la realizzazione delle opere, con imputazione all’esercizio in cui le convenzioni e gli accordi prevedono la consegna del bene.
A seguito della consegna e del collaudo, si emette il titolo di spesa, versato in quietanza di entrata del bilancio dell’ente stesso, all’entrata per permessi di costruire (trattasi di una regolazione contabile).
La rappresentazione nel bilancio di previsione di entrate per permessi di costruire destinate al finanziamento di opere a scomputo è possibile solo nei casi in cui la consegna delle opere è prevista dai documenti di programmazione (Sezione strategica del DUP).
È importante registrare e prevedere a bilancio tale casistica per poter registrare correttamente l’acquisizione del bene da parte dell’Ente e aggiornare lo Stato Patrimoniale.
In merito alle opere a scomputo si segnala inoltre, la delibera n. 199/2024 della sezione lombarda della Corte dei conti dove viene precisato come, per il collaudo delle opere a scomputo, non siano assegnabili gli incentivi tecnici di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023, in quanto espressamente escluso dall’allegato I.12 dello stesso decreto legislativo 36/2024.


