Si riporta quanto previsto al punto 9.2.12 del principio contabile allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011, nonché quanto previsto all’art. 183, comma 2 del TUEL:
La quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell’approvazione del rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:
- per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti locali previsti dall’articolo 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari. Per mezzi ordinari si intendono tutte le possibili politiche di contenimento delle spese e di massimizzazione delle entrate proprie, senza necessariamente arrivare all’esaurimento delle politiche tributarie regionali e locali. È pertanto possibile utilizzare l’avanzo libero per la salvaguardia degli equilibri senza avere massimizzato la pressione fiscale (modifica prevista dal decreto ministeriale 20 maggio 2015);
- per il finanziamento di spese di investimento;
- per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- per l’estinzione anticipata dei prestiti.
Quindi è necessario aspettare l’approvazione della salvaguardia degli equilibri di bilancio di luglio prima di applicare la quota di avanzo disponibile.
Ad ogni modo si segnala che la Sezione Regionale della Corte dei conti della Lombardia con delibera 149/2024, a seguito di un quesito presentato da un comune sull’utilizzo dell’avanzo libero per l’estinzione di un mutuo prima della salvaguardia di luglio, pone l’attenzione sull’approvazione del rendiconto di gestione e sulla dimostrazione da parte dell’ente del rispetto dell’ordine delle priorità previste dalla normativa, che può avvenire anche antecedentemente alla delibera sulla salvaguardia degli equilibri classica di luglio.