Al paragrafo 9.1 dell’allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 è previsto: “Al fine di consentire una corretta reimputazione all’esercizio in corso di obbligazioni da incassare o pagare necessariamente prima del riaccertamento ordinario, ovvero la tempestiva registrazione di impegni di spesa correlati ad entrate vincolate accertate nell’esercizio precedente da reimputare in considerazione dell’esigibilità riguardanti contributi a rendicontazione e operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l’andamento della correlata spesa[1], è possibile, con provvedimento del responsabile del servizio finanziario, previa acquisizione del parere dell’organo di revisione, effettuare un riaccertamento parziale di tali residui. La successiva delibera della giunta di riaccertamento dei residui prende atto e recepisce gli effetti degli eventuali riaccertamenti parziali”.
Tale atto da parte del dirigente, o responsabile del servizio, deve essere correttamente motivato e supportato dal parere del revisore. Inoltre, le spese reimputate devono rispettare quanto previsto dal principio contabile per la costituzione del FPV in merito alla copertura contabile, si rammenta infatti che nel caso della parte corrente le obbligazioni devono essere finanziate da entrate vincolate o rientrare nelle eccezioni previste dalla norma (salario accessorio, incarichi di avvocatura, ecc..).
[1] Modifica prevista dal decreto ministeriale 11 agosto 2017.


