Riferimenti: art. 193, 195 e 175 del TUEL
Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell’ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l’organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:
a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all’articolo 194;
c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.
La deliberazione è allegata al rendiconto dell’esercizio relativo.
L’ufficio ragioneria, in collaborazione con gli altri settori per quanto riguarda le poste in entrate e uscita di loro competenza, deve preliminarmente verificare la salvaguardia degli equilibri di bilancio analizzando:
- la competenza: gli stanziamenti in entrata e in uscita, “cosa finanzia cosa”, a che punto siamo con gli accertamenti e gli impegni e fare una proiezione al 31/12, le obbligazioni giuridicamente perfezionate che hanno ricadute sugli anni futuri;
- l’andamento opere pubbliche e cronoprogrammi;
- la verifica degli accantonamenti;
- la cassa: verificare l’andamento degli incassi in conto competenza e in conto residui, l’utilizzo della cassa vincolata e dell’anticipo di tesoreria;
- i residui: verificare l’andamento dei pagamenti e degli incassi relativi ai residui e il permanere delle obbligazioni giuridicamente perfezionate inerenti;
- i debiti fuori bilancio o le passività pregresse;
A seguito della verifica della salvaguardia degli equilibri, contestualmente con la stessa delibera di consiglio comunale, si può procedere all’assestamento generale di bilancio.