Sebbene sia stata confermata la proroga dell’approvazione al bilancio di previsione 2021 e di conseguenza anche l’approvazione dei piani economici finanziari e delle tariffe Tari per l’anno 2021 sia stata spostata al 31 marzo 2021, ci sembra opportuno analizzare insieme le linee guida interpretative per l’applicazione del già citato comma 653 dell’art.1 della legge 147/2013 in riferimento a quanto disposto dalla delibera Arera n.443 del 31 ottobre 2019 e successive modificazioni.
Se il comma 653 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 prevede che “a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente ha definito i criteri di calcolo e riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando il Metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR).
Che cosa è il fabbisogno standard finale?
Il fabbisogno standard finale di ogni comune è il risultato del prodotto di due grandezze:
- il costo standard di riferimento per la gestione di una tonnellata di rifiuti;
- le tonnellate di rifiuti urbani gestite dal servizio.
I fabbisogni standard rappresentano un valore di riferimento e un paradigma obbligatorio di confronto che consente all’ente locale di valutare l’andamento del servizio. Il comune deve conoscere le risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
Come si individuano le risultanze dei fabbisogni standard utili a determinare il PEF Tari 2021?
L’individuazione delle risultanze dei fabbisogni standard fa riferimento al costo standard di gestione di una tonnellata di rifiuti, calcolato sulla base di un modello statistico di regressione che mette in relazione i costi osservati in un ampio campione rappresentativo di comuni con le rispettive variabili gestionali e di contesto che influiscono sul costo stesso.
Il parametro di base è la stima del costo medio nazionale di riferimento per la gestione di una tonnellata di rifiuti, stima che nel modello è rappresentata dal valore dell’intercetta della retta di regressione del costo per tonnellata di rifiuti: tale valore è pari a 130,45 euro.
Per ottenere il costo standard di riferimento di ogni comune al valore base occorre aggiungere i differenziali di costo relativi alle variabili.
Queste ultime sono riportate nelle colonne 1 e 3 della Tabella 3.1 disponibile nell’allegato 1.4 e che di seguito riportiamo:
- la percentuale di raccolta differenziata;
- la distanza in km fra il comune e gli impianti;
- il numero e la tipologia degli impianti regionali;
- la percentuale di rifiuti urbani trattati e smaltiti negli impianti regionali;
- la forma di gestione del servizio rifiuti;
- i fattori di contesto del comune utili a cogliere la sua eterogeneità;
- le economie/diseconomie di scala, calcolate attraverso l’inverso delle tonnellate di rifiuti urbani;
- le modalità di raccolta dei rifiuti urbani;
- il cluster o gruppo omogeneo di appartenenza del comune.
Considerazioni che il comune deve tenere presente prima di ultimare il piano economico finanziario 2021.
Alcune stime puntuali riportate nella Tabella 3.1 non determinano un impatto significativo sul costo storico unitario, per cui non vanno considerate nel calcolo del costo standard.
In particolare ci si riferisce alle seguenti variabili:
- variazione percentuale della raccolta differenziata rispetto all’annualità precedente;
- prezzo comunale della benzina;
- numerosità degli impianti regionali di compostaggio.
La variabile percentuale di rifiuti urbani trattati negli impianti regionali di incenerimento e coincenerimento va considerata nel calcolo del costo standard anche se non presenta individualmente un impatto statisticamente significativo, in quanto, considerata congiuntamente alle percentuali di rifiuti trattati e smaltiti nelle altre tipologie di impianto, risulta significativa.
Alcune variabili, la percentuale di rifiuti urbani trattati negli impianti regionali di trattamento meccanico biologico e la raccolta stradale, non sono indicate nel modello perché già considerate nella quantificazione del costo base (valore dell’intercetta della retta) come categorie di confronto (benchmark).
Gli altri Allegati messi a disposizione dal Mef utili ai fini del calcolo.
Nell’Allegato 2 viene riportato un esempio di calcolo delle risultanze dei fabbisogni standard.
Nell’Allegato 3 sono elencati i componenti e le variabili considerate nella stima dei fabbisogni standard del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani suddivisi per comuni.
L’Allegato 4 invece riporta la nota di calcolo delle variabili relative alla dotazione impiantistica.
Informazioni utili ai comuni che hanno già approvato le tariffe relative al PEF Tari 2021.
Infine è da tenere presente che anche gli enti locali che hanno approvato le tariffe Tari prima della pubblicazione delle linee guida hanno la possibilità di intervenire successivamente purché rispettino il termine di approvazione del bilancio di previsione (prorogato al 31 marzo 2021).