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	<title>Tributi Archivi &#8212; Pabli</title>
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	<description>Insieme alla PA</description>
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	<title>Tributi Archivi &#8212; Pabli</title>
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	<item>
		<title>PEF Tari da pubblicare su Amministrazione trasparente</title>
		<link>https://pabli.it/pef-tari-amministrazione-trasparente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mariasole Vadalà]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2021 13:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[pef]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Pubblicare o non pubblicare sul sito del comune la delibera di approvazione del PEF Tari? L'Anac ha detto la sua il 27 ottobre 2021.</p>
<p>L'articolo <a href="https://pabli.it/pef-tari-amministrazione-trasparente/">PEF Tari da pubblicare su Amministrazione trasparente</a> proviene da <a href="https://pabli.it">Pabli</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>La delibera di approvazione del PEF Tari e il relativo allegato <strong>devono essere pubblicati nella sezione Amministrazione trasparente</strong> del sito internet dei Comuni. Lo ha sancito l’Autorità nazionale anticorruzione con la <a href="https://pabli.it/wp-content/uploads/2021/12/Deliberazione-Anac_719_2021.pdf">deliberazione n. 719/2021</a>.</p>



<p>Un consigliere comunale del Comune di Cona (VE) ha chiesto un chiarimento all’Anac in merito agli obblighi di pubblicazione sul sito dell’ente locale, nella sezione Amministrazione trasparente, della delibera di approvazione del PEF Tari.</p>



<p>L’Anac ha risposto puntualmente fornendo un&#8217;interessante disamina delle diverse normative che impongono la pubblicazione di atti e documenti, in materia tributaria e ambientale.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Analisi della normativa vigente</h2>



<p>In particolare ha segnalato <strong>la delibera n. 444/2019 e relativo allegato</strong>, in cui Arera ha disposto a carico del gestore che eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, l’obbligo di pubblicazione sul sito internet, in apposita sezione facilmente raggiungibile dalla home page, di elementi informativi essenziali concernenti sia la qualità del servizio erogato che le condizioni tariffarie. Tra i contenuti informativi minimi sono compresi gli estremi degli atti di approvazione della tariffa per l’anno in corso ma <strong>non sono considerati oggetto di pubblicazione né la delibera di approvazione del PEF né il PEF stesso</strong>.</p>



<p>Ne avevamo parlato anche noi diversi mesi fa nell’articolo <a href="https://pabli.it/obblighi-trasparenza-delibera-arera-444/">Obblighi di trasparenza nella Delibera Arera 444/2019</a>.</p>



<p>Neanche le normative specifiche in materia di pubblicazione degli atti tributari configurano tale obbligo. Eppure secondo l’Anac l’obbligo di pubblicazione del PEF nella sezione Amministrazione trasparente <strong><a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-08-19;195!vig=" target="_blank" rel="noreferrer noopener">nasce dall’articolo 40 del Dlgs 33/2013</a></strong>, riferito alla <em>Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali</em>. Tra di esse, in base <a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-08-19;195!vig=" target="_blank" rel="noreferrer noopener">all&#8217;articolo 2, comma 1, lettera a), del Dlgs 195/2005</a>, sono comprese anche quelle relative ai rifiuti (punto 2) e quelle relative alla analisi di costi-benefici e altre analisi e ipotesi economiche usate nell&#8217;ambito delle attività di cui al punto n. 3 che include:</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow"><p>le misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell&#8217;ambiente e le misure o le attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi.</p></blockquote>



<p>L&#8217;Anac ha evidenziato come<strong> il contenuto del PEF</strong>, riportando<strong> la determinazione di costi, delle entrate tariffarie massime e altre valutazioni di carattere economico-finanziario</strong>, rientri tra gli elementi da pubblicare previsti dalla normativa vigente.</p>



<p>Pertanto <strong>la pubblicazione sul sito del comune della delibera di approvazione del PEF e del relativo allegato risulta perfettamente in linea con il principio generale di trasparenza affermato all’art. 1 del D.lgs. 33/2013</strong>, volto a tutelare i diritti dei cittadini e a favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Come si è espresso dunque l&#8217;Anac?</h2>



<p>Dunque l’Anac ha deliberato che:</p>



<p>&#8211; <strong>la delibera</strong> con cui l’ente locale approva il piano economico finanziario riguardante la gestione integrata dei rifiuti urbani, in conformità alla normativa vigente e agli atti regolatori di ARERA, comprensiva dello stesso PEF Tari, <strong>può essere ricondotta nel novero delle informazioni ambientali da pubblicarsi sul sito dell’ente, in Amministrazione trasparente, </strong>nella sotto-sezione “informazioni ambientali” ai sensi dell’art. 40 del d.lgs. 33/2013;</p>



<p>&#8211; <strong>ove il Comune abbia optato per l’invio dell’atto al Ministero dell’economia e finanze, in Amministrazione trasparente</strong> potrà essere inserito il collegamento ipertestuale al sito del MEF in cui la delibera e il PEF sono pubblicati;</p>



<p>&#8211; ai fini della pubblicazione, <strong>eventuali dati personali non pertinenti sono oscurati</strong>, nel rispetto del principio fissato all’art. 7-bis, c. 4, del d.lgs. 33/2013.</p>
<p>L'articolo <a href="https://pabli.it/pef-tari-amministrazione-trasparente/">PEF Tari da pubblicare su Amministrazione trasparente</a> proviene da <a href="https://pabli.it">Pabli</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’esenzione Imu dipende dalla dimora del nucleo familiare</title>
		<link>https://pabli.it/esenzione-imu-dimora-nucleo-familiare/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mariasole Vadalà]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2021 10:25:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[imu]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Analizziamo come è cambiata la normativa con il passaggio da Ici a Imu e quanto conta la dimora del nucleo familiare per ottenere l'esenzione.</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>La Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia ha ribadito &#8211; con la sentenza n. 214/2021 &#8211; che l’esenzione Imu è legata al nucleo familiare. Da ricordare, prima di analizzare il caso specifico, che per la normativa Imu <strong>l’abitazione principale è dove dimora e risiede anagraficamente l’intero nucleo sopradetto</strong>.</p>



<p>Con l’introduzione dell’Imu l’abitazione principale va a coincidere con la residenza anagrafica e, al tempo stesso, con la dimora abituale.</p>



<p>Una differenza evidente rispetto a quanto previsto dalla normativa Ici per cui l’abitazione principale corrispondeva a quella in cui il contribuente aveva la sua dimora abituale, senza obbligo di residenza anagrafica.</p>



<p>Oltre a non ricalcare pedestremente quanto previsto dalla normativa Ici, viene posto l’accento sul nucleo familiare. Per abitazione principale, infatti, si intende un immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il nucleo familiare di appartenenza vi dimorano stabilmente e vi risiedono anagraficamente.</p>



<p>Se i componenti del nucleo familiare hanno stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica <strong>in immobili diversi situati nello stesso territorio comunale</strong>, le agevolazioni previste per l’abitazione principale e le relative pertinenze si applicano per un unico immobile. </p>



<p>La sentenza in oggetto riprende anche <a href="https://www.idrico.it/wp-content/uploads/2021/03/Civile-Ord.-Sez.-6-Num.-2344-Anno-2021.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">l’ordinanza n. 2344/2021 della Corte di Cassazione</a> per cui:</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow"><p>La nozione di abitazione principale postula l’unicità dell’immobile e richiede la stabile dimora del possessore e del suo nucleo familiare sicché non possono coesistere due abitazioni principali riferite a ciascun coniuge sia nell’ambito dello stesso Comune o di Comuni diversi.</p></blockquote>



<p>In conclusione, per ottenere l’esenzione Imu in riferimento alla stessa unità familiare il possessore e il suo nucleo familiare <strong>vi devono dimorare stabilmente e risiedere anagraficamente</strong>.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Approfondiamo la tematica</h2>



<p>Nelle scorse settimane abbiamo trattato diverse volte la questione dell’esenzione Imu se desideri approfondire consulta i nostri articoli:</p>



<ul class="wp-block-list"><li><a href="https://pabli.it/esenzione-imu-problemi/">L’esenzione Imu continua a destare problemi, la normativa è forse da rivedere?</a></li><li><a href="https://pabli.it/esenzione-imu-enti-non-profit/">Esenzione Imu enti non profit: sì o no?</a></li><li><a href="https://pabli.it/esenzione-imu-fabbricati-rurali/">Esenzione Imu per i fabbricati rurali: bastano le risultanze catastali</a></li></ul>



<p>Per la stesura di questo articolo abbiamo preso spunto dalle riflessioni di Giulia Provino, apparse su ItaliaOggi nell’articolo dal titolo “L&#8217;esenzione Imu è legata alla dimora del nucleo familiare” dell&#8217;8 ottobre 2021.</p>



<h5 class="wp-block-heading">Se cerchi un supporto competente sulla gestione ordinaria dei tributi locali sia per i contribuenti che per il personale dell’ente… Questo è il momento di <a href="https://pabli.it/contatti/">CONTATTARCI</a>!</h5>
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			</item>
		<item>
		<title>Esenzione Imu per i fabbricati rurali: bastano le risultanze catastali</title>
		<link>https://pabli.it/esenzione-imu-fabbricati-rurali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mariasole Vadalà]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2021 13:36:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[imu]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Per la Cassazione sono sufficienti le risultanze catastali del requisito di ruralità del fabbricato strumentale all’attività agricola per ottenere le agevolazioni Imu.</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Con <a href="https://www.idrico.it/wp-content/uploads/2021/08/Civile-Ord.-Sez.-5-Num.-23386-Anno-2021.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">l’ordinanza n. 23386/2021</a>, la Cassazione è tornata ad esprimersi sul classamento degli immobili destinati ad attività agricole stabilendo che ai fini dell’esenzione Imu per i fabbricati rurali <strong>è sufficiente la sola risultante catastale del requisito di ruralità</strong> dell&#8217;immobile strumentale all&#8217;attività agricola.</p>



<p>Diversamente si era espressa &#8211; nel dicembre del 2017 &#8211; la commissione tributaria regionale rigettando l’appello della Srl contro la decisione dei giudici tributari di primo grado che avevano confermato l’impugnazione di tre avvisi di accertamento emessi dal Comune per l’Imu dovuta dal contribuente per gli anni 2012, 2013 e 2014.</p>



<p>Sebbene la contribuente avesse presentato, ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili, la dichiarazione di variazione catastale prescritta dal Decreto Legge n. 70 del 2011, articolo 7, comma 2 bis, conv. in L. n. 106 del 2011, i giudici tributari di secondo grado stabilirono che il Comune aveva legittimamente emesso gli avvisi di accertamento per recuperare l’imposta non pagata sugli immobili. Secondo la commissione l&#8217;Imu era <strong>dovuta in quanto la contribuente aveva cessato l’attività agricola</strong> e dunque i suoi immobili non potevano essere più considerati strumentali all’esercizio che consente di beneficiare dell’agevolazione. </p>



<p>Con l’ordinanza oggetto di questo articolo, i giudici di legittimità hanno ricordato che <strong>per beneficiare</strong> <strong>dell&#8217;agevolazione Ici/Imu è sufficiente che la ruralità degli immobili emerga dagli atti catastali</strong>. Ne deriva quindi che il Comune, al fine di poter legittimamente pretendere l&#8217;assoggettamento dei fabbricati all&#8217;imposta, avrebbe dovuto procedere autonomamente con l&#8217;impugnazione dell&#8217;attribuzione della categoria catastale.</p>



<p>Per la Cassazione, dunque, rimane inconcludente:</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow"><p>“la <em>ratio decidendi</em> della gravata sentenza che, nel rilevare la cessazione dell&#8217;attività agricola, non ha dato conto delle obiettive emergenze catastali degli immobili né ha operato una qualche distinzione tra fabbricati rurali a destinazione abitativa, &#8211; in quanto tali esclusi dalle citate disposizioni in tema di Imu &#8211; ovvero di natura strumentale”.</p></blockquote>



<h2 class="wp-block-heading">Esenzione Imu e altri casi</h2>



<p>Nelle scorse settimane abbiamo affrontato la questione dell&#8217;agevolazione Imu per altre casistiche. Hai già letto i nostri approfondimenti?</p>



<ul class="wp-block-list"><li><a href="https://pabli.it/esenzione-imu-problemi/">L’esenzione Imu continua a destare problemi, la normativa è forse da rivedere?</a></li></ul>



<ul class="wp-block-list"><li><a href="https://pabli.it/esenzione-imu-enti-non-profit/">Esenzione Imu enti non profit: sì o no?</a></li></ul>



<h5 class="wp-block-heading">Per un supporto nella gestione ordinaria e straordinaria dei tributi locali ti invitiamo a contattarci scrivendo a info@pabli.it oppure&nbsp;<a href="https://pabli.it/contatti/">compilando il form</a>!</h5>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Esenzione Imu enti non profit: sì o no?</title>
		<link>https://pabli.it/esenzione-imu-enti-non-profit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mariasole Vadalà]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2021 10:27:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[imu]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La commissione tributaria regionale di Roma si è espressa in merito all'esenzione dell'imposta municipale unica per gli enti non profit.</p>
<p>L'articolo <a href="https://pabli.it/esenzione-imu-enti-non-profit/">Esenzione Imu enti non profit: sì o no?</a> proviene da <a href="https://pabli.it">Pabli</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>È fondato il provvedimento di disconoscimento dell’esenzione dal pagamento dell’Imu per gli immobili adibiti a casa di cura privata e ad attività didattica di enti non profit, che non svolgono attività a titolo gratuito, anche se le rette richieste non coprono completamente i costi di gestione.</p>



<p>Questo è quanto ha affermato la commissione tributaria regionale di Roma, sesta sezione, con la sentenza n. 3654 del 20 luglio 2021.</p>



<p>Per aver diritto all’esenzione dall’imposta municipale unica le associazioni devono svolgere le attività didattiche o sanitarie <strong>a titolo gratuito oppure dietro il versamento di importi simbolici</strong>, “tali da coprire solamente una frazione dei relativi costi, a nulla rilevando che le rette pagate non sarebbero idonee a coprire i relativi costi”.</p>



<p>&nbsp;Le attività sanitarie svolte nelle case di cura private e le attività di istruzione organizzate negli istituti paritari comportano il pagamento di un corrispettivo per qualsiasi tipo di prestazione. Questo appare ben evidente dalla entità dei corrispettivi elargiti da coloro che usufruiscono di tali prestazioni. Ne consegue <strong>chiaro riconoscimento della natura oggettivamente commerciale</strong> delle suddette attività e del <strong>conseguente assoggettamento a imposizione degli immobili</strong> in cui le stesse si tengono.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Cosa ci dice la giurisprudenza precedente in merito?</h2>



<p>La sentenza n. 1475/2020 della medesima commissione regionale, terza sezione, aveva precisato che se un ente non profit svolge attività commerciale l’agevolazione Imu si configura come aiuto di Stato. Non si può riconoscere un beneficio agli enti che usufruiscono di un trattamento agevolato e che comunque fanno pagare normali compensi ai propri utenti. Le scuole paritarie non possono fruire di una sovvenzione statale perché essa costituisce <strong>un aiuto di Stato che falsa la libera concorrenza</strong>, salvo che svolgano attività a titolo gratuito o richiedendo rette meramente simboliche.</p>



<p>Con l’ordinanza n. 10754/2017 la Cassazione ha stabilito che sono soggetti a detto pagamento gli immobili utilizzati per lo svolgimento di attività didattica <strong>anche nel caso in cui rispettino gli standard di insegnamento</strong>, accolgano gli alunni portatori di handicap, applichino la contrattazione collettiva e reinvestano gli avanzi di gestione. Non viene infatti meno la natura economica dell’attività svolta. L’esenzione non spetta <strong>nemmeno alle attività che operano in perdita né a quelle sanitarie che stipulano convenzioni con gli enti pubblici</strong>. Nel primo caso, infatti, si può esercitare un’impresa con modalità commerciali a prescindere dal risultato di gestione; nel secondo non è esclusa la logica del profitto né tantomeno viene confermato che l’obiettivo perseguito sia quello di soddisfare bisogni socialmente utili, che le strutture pubbliche non sono in grado di assicurare alla comunità.</p>



<p>Infine si ricorda la circolare n. 2/2009 del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia che ha fornito <strong>chiarimenti in merito alle attività che hanno diritto di fruire delle agevolazioni</strong>, fissandone i limiti. Gli enti non commerciali sono esonerati dal pagamento solo se le attività che svolgono non hanno natura commerciale. In particolare devono mancare il lucro soggettivo e la libera concorrenza.</p>



<p>Per la stesura di questo articolo abbiamo preso spunto dalle interessanti riflessioni di Sergio Trovato, apparse su ItaliaOggi nell’articolo dal titolo “Esenzione Imu a maglie strette” del 3 settembre 2021. </p>



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			</item>
		<item>
		<title>L’esenzione Imu continua a destare problemi, la normativa è forse da rivedere?</title>
		<link>https://pabli.it/esenzione-imu-problemi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mariasole Vadalà]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2021 12:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[imu]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Due casistiche particolari che continuano a creare qualche perplessità ai fini dell'esenzione: l'accatastamento unitario e la corrispondenza tra dimora abituale e residenza anagrafica.</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Nonostante la norma abbia cercato di stabilire un’interpretazione univoca per ciò che concerne l&#8217;esenzione Imu queste due casistiche continuano a trovare applicazioni differenti tra gli enti.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Accatastamento unitario sì o no?</h2>



<p>Secondo quanto previsto dall’ordinanza n. 17408 del 17 giugno 2021 l’utilizzo di due immobili come abitazione principale non consente di fruire dell’esenzione dal pagamento dell’imposta municipale per entrambi. Affinché ciò avvenga il contribuente deve provvedere al loro accatastamento unitario poiché l’abitazione principale deve essere <strong>costituita da una sola unità immobiliare iscritta o ascrivibile a catasto</strong>.<br>Il contribuente non può dunque usufruire dell’esenzione Imu a meno che non abbia preventivamente proceduto al loro accatastamento unitario.</p>



<p>La questione è stata negli anni molto dibattuta. Ad esempio la commissione tributaria regionale di Roma &#8211; &nbsp;con la sentenza n. 2830/2018 &#8211; ha stabilito che i contribuenti che intendono usufruire dell’esenzione devono presentare un’apposita dichiarazione nel caso in cui usino due o più immobili come unica unità immobiliare destinata ad abitazione principale. In questo modo l’ente può verificare che vi sia l’effettiva sussistenza dei requisiti previsti.</p>



<p>Il Ministero dell’economia e delle finanze ha stabilito che l’esenzione può essere riconosciuta ad un solo immobile (nella risoluzione n. 6/2002 e nella circolare n. 3/2012). La Cassazione è di parere opposto: secondo quest’ultima conta infatti l’effettivo utilizzo come abitazione principale dell’immobile a prescindere dal numero delle unità catastali (sentenze n. 25902/2008, n. 3339/2010 e n. 12269/2010).</p>



<h2 class="wp-block-heading">Dimora abituale e residenza anagrafica devono corrispondere</h2>



<p>La sentenza n. 466/2021 della Ctr per il Veneto ha stabilito che l’articolo 13 comma 2 del Dl 201/2011 va interpretato nel senso che solo l’immobile nel quale entrambi i coniugi pongono la dimora e la residenza può beneficiare dell’esenzione dal pagamento del tributo.</p>



<p>L’esenzione Imu spetterebbe unicamente per l’immobile in cui tutti i componenti del nucleo familiare del possessore abbiano sia dimora abituale sia la residenza anagrafica. Nel caso in cui uno dei due abbia collocato la propria residenza in un immobile diverso, l’esenzione Imu non spetterebbe a nessuno dei due.</p>



<p>Sono diversi gli enti che hanno accertato situazioni di irregolarità ma tanti adottano <strong>atti transativi che prevedono la riduzione, spesso addirittura l’azzeramento, delle sanzioni</strong> in applicazione dell’articolo 10 comma 3 dello Statuto dei diritti del contribuente. L’articolo “Tutela dell&#8217;affidamento e della buona fede. Errori del contribuente” al comma 3 riporta:</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow"><p>Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull&#8217;ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria. Le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di nullità del contratto.</p></blockquote>



<p>A nostro avviso sarebbe opportuno ripensare l’esenzione Imu attualizzandola, considerando la complessità dell’istituto familiare e del contesto sociale in cui oggi viviamo.</p>



<h5 class="wp-block-heading">Se vuoi un supporto flessibile e competente sulla gestione ordinaria dei tributi locali sia per i contribuenti che per il personale dell’ente, stai cercando il nostro&#8230; E allora <a href="https://pabli.it/contatti/">CONTATTACI</a>!</h5>
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			</item>
		<item>
		<title>Datio in solutum e tributi locali</title>
		<link>https://pabli.it/datio-in-solutum-tributi-locali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mariasole Vadalà]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2021 08:25:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[imu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pabli.it/?p=578</guid>

					<description><![CDATA[<p>Può un ente locale accettare, in luogo dell’adempimento di un’obbligazione tributaria, consistente nel pagamento dell’imposta dovuta, una prestazione diversa?</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Il Comune di Casalvolone ha sottoposto “la proposta di un utente che chiede di poter effettuare compensazione tramite permuta di terreno di sua proprietà, al fine di compensare un debito Imu che ha nei confronti del Comune”. Con la <a href="https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SRCPIE/35/2020/PAR" target="_blank" rel="noreferrer noopener">deliberazione n. 35/2020</a>, la Corte dei conti del Piemonte si è occupata della questione, valutando la possibilità per il contribuente di provvedere al pagamento dei propri debiti relativi ai tributi locali mediante cessione di un immobile.</p>



<h2 class="wp-block-heading">La vicenda</h2>



<p>Precisa il Comune che il quesito deriva “sia dal disposto dell’art. 12 del d.l. n. 98/2011, convertito in legge n. 111/2011, modificato dall’art. 1, comma 138 della legge n. 228/2012 in merito alla possibilità di effettuare operazioni di acquisto di immobili per comprovata indispensabilità e indilazionabilità, ove applicabile, al di là della congruità del prezzo attestata dall’Agenzia del demanio” sia con riferimento ad un probabile contenzioso tributario che, in assenza di liquidità del contribuente, comporterebbe un iter di riscossione coattiva durevole e di incerto risultato. Precisa che “il debito è scaturito da mancato pagamento, da più anni (2014-2018), di Imu su area edificabile, oggetto di pianificazione urbanistica di iniziativa privata mai promossa dalla proprietà, il cui valore complessivo è ampiamente superiore all’importo dovuto”.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Datio in solutum: quando è accettato?</h2>



<p>La Sezione rappresenta che l’ordinamento, in via generale, disciplina detta ipotesi di “datio in solutum” nell’art. 1197 c.c., in base al quale “il debitore non può liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta, anche se di valore uguale o maggiore, salvo che il creditore lo consenta”.</p>



<p>Viene però osservato che <strong>l’obbligazione tributaria deve rispettare </strong>propri principi, quali: quello di<strong> legalità</strong> di cui all’art. 23 Costituzione, di <strong>capacità contributiva</strong> di cui all’art. 53 Costituzione, da cui derivano i<strong> precetti dell’universalità, della progressività, nonché dell’uguaglianza</strong> del carico tributario a cui si ricollega il principio di imparzialità disciplinato dall’art. 97 Costituzione.</p>



<p>Bisogna evidenziare che è il legislatore a disciplinare le fattispecie di tributo alle quali è possibile adempiere mediante prestazioni diverse dall’esatto adempimento. A tal fine il legislatore ha disciplinato specifiche <strong>ipotesi di adempimento mediante datio in solutum</strong>, per le imposte sui redditi con l’art. 28-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e per l’imposta sulle successioni e donazioni nell’articolo 39 del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 in entrambi i casi in materia di beni culturali.</p>



<p>Va osservato che l’istituto disciplinato dall’articolo 1197 c.c. non va confuso con la compensazione, ex articolo 8, comma 1, della L. 212/2000, concernente Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.</p>



<h2 class="wp-block-heading">La disposizione per i tributi locali non è analoga</h2>



<p>Dato che ci troviamo in assenza di una normativa specifica relativa ai tributi locali, <strong>non è possibile il ricorso generalizzato all’istituto della datio in solutum</strong> ex art. 1197 c.c.. previsto dal legislatore esclusivamente per le imposte sul reddito e per l’imposta sulle successioni e donazioni, in materia di beni culturali. </p>



<p>Un altro aspetto importante da tenere in considerazione è che l’accettazione di una prestazione in luogo dell’adempimento di un debito tributario <strong>causerebbe la cancellazione di residui attivi</strong>. Ciò inciderebbe in modo negativo sul risultato di amministrazione in particolar modo qualora dette prestazioni venissero considerate generalmente ammesse e la facoltà venisse riconosciuta a tutti i contribuenti in assenza di una disciplina specifica e tassativa. In merito alla portata applicativa, alla suddetta ipotesi, dell’art. 12 del decreto legge n. 98 del 2011, convertito dalla legge che l’art. 12, comma 1 ter del D.L. n. 98/2011 si è evidenziato che detta norma ha cessato di avere applicazione dal 2020 per effetto dell’art. 57, comma 2, lett. f), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157.</p>
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		<title>Dal 1° luglio 2021 PagoPa per il pagamento di Tari e Tefa</title>
		<link>https://pabli.it/versamenti-tari-tefa-pagopa-1-luglio-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mariasole Vadalà]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2021 14:48:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[pagopa]]></category>
		<category><![CDATA[tari]]></category>
		<category><![CDATA[tefa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pabli.it/?p=527</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze ha indicato una nuova modalità di versamento per semplificare il pagamento dei tributi locali.</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Il <a href="https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/11/06/20A05962/sg" target="_blank" rel="noreferrer noopener">D. M. 21 ottobre 2020</a> ha definito le modalità di versamento unificato per la Tari-tributo, la Tari-corrispettiva e il Tefa a partire dal 2021.</p>



<p>PagoPa spa ha introdotto una modalità di pagamento multi-beneficiario per pagamenti automatici. Le somme sono versate <strong>tramite la piattaforma PagoPa ai rispettivi enti impositori</strong>: i comuni per la Tassa sui rifiuti e le province/città metropolitane per il tributo per l&#8217;esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell&#8217;ambiente.</p>



<p>Gli enti e i Prestatori di Servizi di Pagamento devono prevedere un piano di adeguamento delle proprie procedure per l’incasso delle entrate sopradescritte. Si è deciso di far decorrere l’attuazione delle misure <strong>dal 1° luglio 2021 per evitare ritardi </strong>e disservizi all’utenza.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Perché PagoPa è obbligatorio?</h2>



<p>Tutti i comuni sono tenuti ad aderire a PagoPa <strong>per rendere semplici, sicuri e trasparenti tutti i pagamenti verso la pubblica amministrazione</strong>. Attraverso la sua attivazione il comune offre al contribuente la possibilità di scegliere il PSP con cui effettuare il pagamento, emettendo la Richiesta di pagamento telematico (RPT) &#8211; ossia il documento informatico che riporta gli estremi della posizione debitoria identificata tramite un codice univoco (IUV). </p>



<p>Il comune può così incassare il pagamento attraverso diversi canali messi a disposizione dai numerosi PSP aderenti a PagoPa e ottenere, di contro, la ricevuta telematica (RT) ossia il documento informatico che il PSP predispone allo scopo di attestare l&#8217;avvenuto pagamento. </p>



<p>Il pagamento viene quindi regolato contabilmente allorché il PSP abbia predisposto e inviato il flusso di rendicontazione al comune. Tale documento elenca tutti i pagamenti effettuati nella medesima giornata operativa, precedentemente accreditati tramite SCT cumulativo.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Alcune proposte su come agevolare la gestione</h2>



<p>Per facilitare la corretta gestione degli avvisi di pagamento della Tari e del Tefa per l’anno 2021 sono consigliate le seguenti prassi:</p>



<ol class="wp-block-list"><li>In caso di pagamento rateizzato della Tari, <strong>il Tefa può essere incluso nel pagamento dell’ultima rata</strong>, o comunque incluso in una rata in scadenza successivamente al 30 giugno p.v. (<a href="https://www.finanze.it/export/sites/finanze/.galleries/Documenti/Fiscalita-locale/allegato-1-pagamento-rateizzato.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">esempio</a>).</li><li>In caso di pagamento in unica soluzione della Tari, sarebbe opportuno <strong>posticipare la scadenza del pagamento complessivo a saldo successivamente al 30 giugno 2021</strong>. Bisogna evidenziare esplicitamente il termine da cui sarà possibile effettuare il pagamento (<a href="https://www.finanze.it/export/sites/finanze/.galleries/Documenti/Fiscalita-locale/Allegato-2-pagamento-unica-soluzione-dopo-il-30.06.2021.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">esempio</a>).</li><li>Se indispensabile emettere avvisi di pagamento Tari con scadenza in unica soluzione prima del 30 giugno 2021 è possibile emettere un avviso relativo ad un primo acconto (ad es. 80%) e un altro a saldo (con scadenza successiva al 30 giugno 2021), comprensivo dell’intero importo del TEFA (<a href="https://www.finanze.it/export/sites/finanze/.galleries/Documenti/Fiscalita-locale/Allegato-3-pagamento-unica-soluzione-prima-del-30.06.2021.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">esempio</a>).</li></ol>



<p>Tali soluzioni permetteranno:</p>



<ul class="wp-block-list"><li>agli oltre 400 PSP aderenti a PagoPa, di <strong>adattarsi al nuovo modello di pagamento </strong>con Ente multi-beneficiario e di offrire al cittadino la piena multicanalità integrata;</li><li>ai comuni di <strong>adeguare le proprie procedure informatiche</strong>, avendo il tempo necessario per procedere con test più accurati;</li><li>alle province/città metropolitane di <strong>ricevere l’accredito del Tefa in un’unica soluzione</strong>, non frammentata e di adeguare le proprie procedure alle nuove modalità di riversamento e rendicontazione Tari-Tefa, con tempistiche meno stringenti;</li><li>ai partner tecnologici di <strong>supportare adeguatamente gli enti</strong> in questo processo di migrazione.</li></ul>



<h2 class="wp-block-heading">Le soluzioni per gli enti ritardatari</h2>



<p>L&#8217;allegato A del Decreto sopracitato prevede un piano B anche per gli enti in ritardo. PagoPa metterà a disposizione una soluzione in sussidiarietà per gli enti che non avranno adottato la nuova modalità entro il 30 giugno 2021. Questa consentirà:</p>



<ul class="wp-block-list"><li>la generazione degli avvisi pagoPA (analogici/digitali);</li><li>la successiva postalizzazione degli avvisi pagoPA a cura dei singoli comuni;</li><li>di generare, a richiesta, un’avvisatura digitale tramite App IO.</li></ul>



<p>Questi avvisi PagoPa permetteranno ai cittadini di effettuare i pagamenti mediante i canali, resi disponibili dai PSP aderenti alla piattaforma, fisici (uffici postali, tabaccai, filiali bancarie, ecc), on line e tramite App IO.</p>
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		<title>Le linee guida interpretative per il calcolo del PEF 2021</title>
		<link>https://pabli.it/linee-guida-interpretative-pef-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mariasole Vadalà]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2021 10:01:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[pef]]></category>
		<category><![CDATA[tari]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.pabli.it/?p=217</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il 30 dicembre 2020 il Mef ha pubblicato l’aggiornamento delle linee guida interpretative al fine di supportare gli enti locali che devono approvare i piani finanziari e le tariffe della Tari per l'anno 2021.</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Sebbene sia stata <strong>confermata la proroga dell’approvazione al bilancio di previsione 2021</strong> e di conseguenza anche l’approvazione dei piani economici finanziari e delle tariffe Tari per l’anno 2021 sia stata spostata al 31 marzo 2021, ci sembra opportuno analizzare insieme <a href="https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/.galleries/Documenti/Fiscalita-locale/Linee-guida-interpretative-comma-653-ANNO-2021.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>le linee guida interpretative</strong></a> per l’applicazione del già citato comma 653 dell&#8217;art.1 della legge 147/2013 in riferimento a quanto disposto dalla delibera Arera n.443 del 31 ottobre 2019 e successive modificazioni.</p>



<p>Se il comma 653 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 prevede che “a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente ha definito i criteri di calcolo e riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando il Metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR).</p>



<h2 class="wp-block-heading">Che cosa è il fabbisogno standard finale?</h2>



<p>Il fabbisogno standard finale di ogni comune è il risultato del prodotto di due grandezze:</p>



<ul class="wp-block-list"><li>il costo standard di riferimento per la gestione di una tonnellata di rifiuti;</li><li>le tonnellate di rifiuti urbani gestite dal servizio.</li></ul>



<p>I <strong>fabbisogni standard</strong> rappresentano un valore di riferimento e un paradigma obbligatorio di confronto che consente all’ente locale di valutare l’andamento del servizio. Il comune deve conoscere le risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Come si individuano le risultanze dei fabbisogni standard utili a determinare il PEF Tari 2021?</h2>



<p>L’individuazione delle <strong>risultanze dei fabbisogni standard</strong> fa riferimento al costo standard di gestione di una tonnellata di rifiuti, calcolato sulla base di un modello statistico di regressione che mette in relazione i costi osservati in un ampio campione rappresentativo di comuni con le rispettive variabili gestionali e di contesto che influiscono sul costo stesso.</p>



<p><strong>Il parametro di base è la stima del costo medio nazionale di riferimento</strong> per la gestione di una tonnellata di rifiuti, stima che nel modello è rappresentata dal valore dell’intercetta della retta di regressione del costo per tonnellata di rifiuti: tale valore è pari a 130,45 euro.</p>



<p>Per ottenere il costo standard di riferimento di ogni comune al valore base occorre aggiungere i differenziali di costo relativi alle variabili.</p>



<p>Queste ultime sono riportate nelle colonne 1 e 3 della <a href="https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/.galleries/Documenti/Fiscalita-locale/Allegato-1.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tabella 3.1 disponibile nell’allegato 1.4</a> e che di seguito riportiamo:</p>



<ul class="wp-block-list"><li>la percentuale di raccolta differenziata;</li><li>la distanza in km fra il comune e gli impianti;</li><li>il numero e la tipologia degli impianti regionali;</li><li>la percentuale di rifiuti urbani trattati e smaltiti negli impianti regionali;</li><li>la forma di gestione del servizio rifiuti;</li><li>i fattori di contesto del comune utili a cogliere la sua eterogeneità;</li><li>le economie/diseconomie di scala, calcolate attraverso l’inverso delle tonnellate di rifiuti urbani;</li><li>le modalità di raccolta dei rifiuti urbani;</li><li>il cluster o gruppo omogeneo di appartenenza del comune.</li></ul>



<h2 class="wp-block-heading">Considerazioni che il comune deve tenere presente prima di ultimare il piano economico finanziario 2021.</h2>



<p>Alcune <strong>stime puntuali riportate nella Tabella 3.1</strong> non determinano un impatto significativo sul costo storico unitario, per cui non vanno considerate nel calcolo del costo standard.</p>



<p>In particolare ci si riferisce alle seguenti variabili:</p>



<ul class="wp-block-list"><li>variazione percentuale della raccolta differenziata rispetto all’annualità precedente;</li><li>prezzo comunale della benzina;</li><li>numerosità degli impianti regionali di compostaggio.</li></ul>



<p>La variabile percentuale di rifiuti urbani trattati negli impianti regionali di incenerimento e coincenerimento va considerata nel calcolo del costo standard anche se non presenta individualmente un impatto statisticamente significativo, in quanto, considerata congiuntamente alle percentuali di rifiuti trattati e smaltiti nelle altre tipologie di impianto, risulta significativa.</p>



<p>Alcune variabili, la percentuale di rifiuti urbani trattati negli <strong>impianti regionali di trattamento meccanico biologico </strong>e la<strong> raccolta stradale</strong>, non sono indicate nel modello perché già considerate nella quantificazione del costo base (valore dell’intercetta della retta) come categorie di confronto (benchmark).</p>



<h2 class="wp-block-heading">Gli altri Allegati messi a disposizione dal Mef utili ai fini del calcolo.</h2>



<p><a href="https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/.galleries/Documenti/Fiscalita-locale/Allegato-2.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Nell’Allegato 2</a> viene riportato un esempio di calcolo delle risultanze dei fabbisogni standard.</p>



<p><a href="https://pabli.it/wp-content/uploads/2021/01/Linee-guida-del-Pef-2021-Allegato-3.xlsx" data-type="URL" data-id="https://pabli.it/wp-content/uploads/2021/01/Linee-guida-del-Pef-2021-Allegato-3.xlsx">Nell’Allegato 3</a> sono elencati i componenti e le variabili considerate nella stima dei fabbisogni standard del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani suddivisi per comuni.</p>



<p><a href="https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/.galleries/Documenti/Fiscalita-locale/Allegato-4.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">L’Allegato 4</a> invece riporta la nota di calcolo delle variabili relative alla dotazione impiantistica.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Informazioni utili ai comuni che hanno già approvato le tariffe relative al PEF Tari 2021.</h2>



<p>Infine è da tenere presente che anche gli enti locali che hanno approvato le tariffe Tari prima della pubblicazione delle linee guida hanno la possibilità di intervenire successivamente purché rispettino il termine di approvazione del bilancio di previsione (prorogato al 31 marzo 2021).</p>



<h5 class="wp-block-heading">Per saperne di più sul nostro servizio: <a href="https://pabli.it/settore/tributi/#129">clicca qui</a>.</h5>
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		<title>Il Fondo per la promozione della tariffazione puntuale</title>
		<link>https://pabli.it/legge-bilancio-2021-fondo-promozione-tariffazione-puntuale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mariasole Vadalà]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2021 12:16:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[legge di bilancio]]></category>
		<category><![CDATA[tari]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.pabli.it/?p=236</guid>

					<description><![CDATA[<p>I commi 767, 768 e 769 della Legge di Bilancio 2021 istituiscono in via sperimentale il Fondo per la promozione della tariffazione puntuale, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Come riportato dal comma 767 della <a href="https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/30/20G00202/sg" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Legge di Bilancio 2021 (L. 30 dicembre 2020, n. 178)</a> il Fondo per la promozione della tariffazione puntuale intende incentivare <strong>l’adozione di sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti</strong> conferiti dalle utenze domestiche al servizio pubblico nei comuni aventi la propria superficie in tutto o in parte compresa all&#8217;interno di una <strong>zona economica ambientale</strong> (Zea) di cui all&#8217;articolo 4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141. Ciascuna Zea è costituita dal territorio dei parchi nazionali.</p>



<p>Ai comuni che rientrano tra quelli indicati al comma 767 è erogato <strong>un contributo per la copertura fino al 50% </strong>dei costi sostenuti per l’acquisto delle infrastrutture tecniche e informatiche necessarie all’adozione di uno dei sistemi di misurazione puntuale (comma 768).</p>



<p>Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, <strong>entro 90 giorni dalla entrata in vigore della Legge di Bilancio 2021</strong> emetterà un decreto per stabilire le procedure di richiesta ed erogazione del Fondo per la promozione della tariffazione puntuale (comma 769).</p>



<p>Hai già letto cosa è cambiato per il settore tributi dopo l&#8217;approvazione della Legge di Bilancio 2021? Non ancora? Allora dai un&#8217;occhiata <a href="https://pabli.it/legge-bilancio-2021-tributi-enti-locali/">al nostro articolo</a>!</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Legge di Bilancio 2021: cosa cambia per il settore tributi degli enti locali?</title>
		<link>https://pabli.it/legge-bilancio-2021-tributi-enti-locali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mariasole Vadalà]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2021 07:32:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[canone unico patrimoniale]]></category>
		<category><![CDATA[imu]]></category>
		<category><![CDATA[legge di bilancio]]></category>
		<category><![CDATA[tari]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.pabli.it/?p=230</guid>

					<description><![CDATA[<p>Analizziamo insieme le modifiche intervenute in ambito tributario con l'approvazione della Legge di Bilancio 2021.</p>
<p>L'articolo <a href="https://pabli.it/legge-bilancio-2021-tributi-enti-locali/">Legge di Bilancio 2021: cosa cambia per il settore tributi degli enti locali?</a> proviene da <a href="https://pabli.it">Pabli</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Dopo la Camera anche il Senato ha approvato la <a href="http://Analizziamo insieme le modifiche intervenute in ambito tributario con l’approvazione della Legge di Bilancio 2021." target="_blank" rel="noreferrer noopener">Legge di Bilancio 2021 (L. 30 dicembre 2020, n. 178)</a>, che è entrata in vigore il 1° gennaio 2021.</p>



<p>Analizziamo insieme le modifiche intervenute in ambito tributario che riguardano i comuni italiani. I commi che ci interessano sono i seguenti: 48 e 49, 559-601, 848, 1116-1119.</p>



<h2 class="wp-block-heading">I commi 48 e 49 dell&#8217;art.1 della Legge di Bilancio 2021 riducono Imu e Tari e istituiscono un Fondo di ristoro.</h2>



<p>A decorrere dall’anno 2021 per i soggetti non residenti in Italia, titolari di una pensione maturata in regime di convenzione internazionale con il nostro Stato, <strong>l’Imu si riduce della metà</strong>. Questo solo se l’unità immobiliare è unica e non è né locata né data in comodato d’uso.</p>



<p><strong>Anche la tassa dei rifiuti</strong>, per quegli stessi immobili, si riduce di due terzi (comma 48).</p>



<p>A partire dal 2021 viene istituito un <strong>apposito Fondo di ristoro</strong> di 12 milioni per compensare le minori entrate derivanti da queste misure (comma 49).</p>



<h2 class="wp-block-heading">I commi 599-601 dell&#8217;art.1 della Legge di Bilancio 2021 riguardano l&#8217;esenzione della prima rata Imu 2021 per turismo e spettacolo incrementando il ristoro per i comuni.</h2>



<p>Sono <strong>esentati dal pagamento della prima rata Imu 2021</strong> gli immobili in cui si svolgono specifiche attività connesse ai <strong>settori del turismo, della ricettività alberghiera e degli spettacoli</strong>, ovvero:</p>



<p>a) stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, stabilimenti termali;</p>



<p>b) alberghi, pensioni e relative pertinenze, agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed &amp; breakfast, residence e campeggi, purché i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate;</p>



<p>c) immobili in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell&#8217;ambito di eventi fieristici o manifestazioni;</p>



<p>d) discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate (comma 599).</p>



<p>Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2021 (dunque entro il 2 marzo 2021) viene incrementato di 79,1 milioni di euro la dotazione dell’apposito Fondo di ristoro istituito dall’art. 177 del Dl Rilancio (Dl 34/2020) e via via incrementato dai provvedimenti emergenziali successivi (comma 601). &nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>



<h2 class="wp-block-heading">Il comma 848 dell&#8217;art.1 della Legge di Bilancio 2021 modifica i criteri di applicazione del canone patrimoniale per le occupazioni permanenti con cavi e condutture.</h2>



<p>Con la Legge di Bilancio 2021 vengono modificate, sostituendo il comma 831 della L. 160/2019, anche le disposizioni relative al <strong>canone patrimoniale</strong> per le occupazioni permanenti con cavi e condutture per la <strong>fornitura di servizi di pubblica utilità</strong>, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete.</p>



<p>Il pagamento del canone è dovuto <strong>sia dal soggetto titolare dell’atto di concessione</strong> dell’occupazione del suolo pubblico <strong>sia dai soggetti che occupano il suolo pubblico</strong>, anche in via mediata, attraverso l’utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfetaria:</p>



<div class="wp-block-image"><figure class="aligncenter size-large"><img decoding="async" width="314" height="140" src="https://pabli.it/wp-content/uploads/2021/01/image.png" alt="" class="wp-image-231" srcset="https://pabli.it/wp-content/uploads/2021/01/image.png 314w, https://pabli.it/wp-content/uploads/2021/01/image-300x134.png 300w" sizes="(max-width: 314px) 100vw, 314px" /></figure></div>



<p>In ogni caso l’ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800.</p>



<p>Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell’anno precedente ed è inviato tramite autodichiarazione a mezzo pec al comune competente per territorio entro il 30 aprile di ogni anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente.</p>



<p>Il versamento del canone è effettuato in un’unica soluzione entro il 30 aprile di ogni anno attraverso la piattaforma PagoPa.</p>



<p><strong>Per le occupazioni del territorio provinciale e delle città metropolitane</strong>, il canone è determinato nella misura del 20% dell’importo risultante dall’applicazione della misura unitaria di tariffa, pari a euro 1,50, per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale.</p>



<h2 class="wp-block-heading">I commi 1116-1119 dell&#8217;art.1 della Legge di Bilancio 2021 spostano al 2021 l’esenzione Imu per gli immobili inagibili nei territori colpiti da eventi sismici nel 2012.</h2>



<p>Prorogata fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati coinvolti, comunque non oltre il 31 dicembre 2021, l’esenzione dall’Imu per i comuni lombardi e veneti interessati dai terremoti del maggio 2012, per quelli dell’Emilia-Romagna oggetto di proroga dello stato d’emergenza e quelli del Centro Italia, colpiti da eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016.</p>
<p>L'articolo <a href="https://pabli.it/legge-bilancio-2021-tributi-enti-locali/">Legge di Bilancio 2021: cosa cambia per il settore tributi degli enti locali?</a> proviene da <a href="https://pabli.it">Pabli</a>.</p>
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